Cassazione Civile, Ordinanza n. 09905/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva svolto attività per una società partecipata pubblica, qualificandosi come lavoratore socialmente utile e poi come prestatore di lavoro accessorio, per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il correlato risarcimento/riconoscimento economico. I giudici di merito avevano escluso la subordinazione, ritenendo non dimostrato che le mansioni espletate eccedessero quelle proprie delle attività socialmente utili e che vi fosse un inserimento incompatibile con il rapporto assistenziale tipico degli LSU; avevano inoltre rilevato che per un periodo risultavano pagamenti eseguiti e che non era provato il superamento dell'orario/compenso nel periodo di lavoro accessorio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi, tutti formulati come violazioni di legge e vizi processuali: (1) errata applicazione della disciplina sugli LSU, dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2126 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello negato la subordinazione e non disposto istruttoria; (2) violazione delle norme sul contratto a termine e sulla conversione del rapporto, con invocazione anche della disciplina eurounitaria e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della L. 183/2010; (3) erronea esclusione della subordinazione nel periodo 1/1/2015-8/2/2015 solo perché il lavoratore era stato retribuito; (4) errata applicazione della disciplina sul lavoro accessorio/voucher per il periodo successivo al 9/2/2015, sostenendo che fosse stato svolto lavoro oltre i limiti consentiti e che non fosse decisivo il mancato superamento provato di tali limiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi confusi, cumulativi e non specifici, perché mescolavano censure diverse e miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove sulla natura del rapporto, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che non era deducibile un vizio motivazionale nei limiti attuali dell'art. 360 c.p.c., n. 5, perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante o apparente; che il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. era improprio; che non erano state trascritte o documentate adeguatamente le prove invocate; e che, in ogni caso, mancava il presupposto della subordinazione e la conversione del rapporto era comunque incompatibile con il regime applicabile alle società in house e con la normativa richiamata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Individua il presupposto della subordinazione, che la Corte ritiene non dimostrato e comunque non ricavabile dalle sole allegazioni del ricorrente.
art. 2126 c.c.
Non può operare in mancanza del presupposto fondamentale della subordinazione; la Corte esclude che sia utilizzabile per ottenere tutele proprie del lavoro subordinato.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non può essere prospettata come riesame del materiale istruttorio; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di effettiva violazione delle regole sul regime delle prove o di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 2697 c.c.
Le censure sul riparto dell'onere probatorio sono ritenute inidonee perché il ricorrente non supera l'accertamento di merito sulla mancata prova della subordinazione e dei fatti costitutivi della domanda.
art. 360 c.p.c., n. 3
La denuncia di violazione di legge non può celare contestazioni di fatto o di merito sulla valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione mancante/apparente/inesplicabile, ipotesi non ravvisate.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di doppia conforme preclude il sindacato sul vizio di motivazione nei limiti ordinari invocabili in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per confermare l'uso di precedenti conformi e la non necessità di una nuova, diversa motivazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È disposto l'accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 8 d.lgs. 468/1997
L'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di natura assistenziale.
art. 4 d.lgs. 81/2000
Conferma la natura speciale/assistenziale dell'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, incompatibile con la conversione automatica in lavoro subordinato.
art. 18 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008
Per le società in house il reclutamento del personale è assoggettato a procedure e limiti pubblicistici; la conversione in rapporto a tempo indeterminato è esclusa.
art. 35 d.lgs. 165/2001
È richiamato come parametro delle procedure selettive pubbliche applicabili alle società in house.
art. 36 d.lgs. 165/2001
La Corte osserva che, comunque, la conversione non è praticabile nel regime della società in house e che il ricorrente non supera le ragioni ostative individuate dai giudici di merito.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
È invocato dal ricorrente per sostenere la conversione del rapporto, ma le doglianze sono ritenute inammissibili perché attinenti al merito e non pertinenti al caso deciso.
art. 32 L. 183/2010
È richiamato dal ricorrente come base alternativa per l'indennità, ma la censura non è scrutinabile per le ragioni di inammissibilità complessiva.
artt. 70, 71 e 72 d.lgs. 276/2003
Sono richiamati in relazione al lavoro accessorio e ai voucher, ma la doglianza è ritenuta non decisiva e comunque fondata su questioni di fatto non riesaminabili.
artt. 48 e 49 d.lgs. 81/2015
Disciplina del lavoro accessorio invocata per sostenere l'esistenza di limiti di compenso/orario; la Corte considera la doglianza di fatto e non idonea a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 117 Cost.
Invocato in relazione al preteso contrasto con il diritto eurounitario, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in chiave di possibile contrasto con la conversione del rapporto, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità delle doglianze.
art. 380-bis1 c.p.c.
È la base del procedimento camerale seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere formulata con rigorosa specificità: motivi cumulativi, frammisti o confusi sono inammissibili quando non consentono di individuare con precisione la regola di diritto o il vizio processuale dedotto.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a rivalutare prove, circostanze fattuali e qualificazione concreta del rapporto restano riservate al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi effettivi di decisione su prove non introdotte o di espresso discostamento dal regime legale delle prove; non basta contestare la diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione apparente/mancante/incomprensibile; una motivazione logico-giuridica, ancorché non condivisa, non è sindacabile in cassazione.
- L'utilizzazione di lavoratori socialmente utili non comporta automaticamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, poiché la relativa disciplina configura un rapporto speciale di natura assistenziale, incompatibile con la conversione fondata solo sull'inserimento nelle attività dell'ente utilizzatore.
- Per le società in house soggette alla disciplina pubblicistica sul reclutamento del personale, non è ammessa la conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato in violazione delle procedure selettive pubbliche e dei limiti legali di accesso all'impiego.
- Quando la domanda presuppone la subordinazione, il mancato superamento di quel presupposto rende non applicabili le tutele invocate in via conseguenziale, come l'art. 2126 c.c. o i rimedi propri del contratto a termine illegittimo.
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