Cassazione Civile, Ordinanza n. 09901/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice con rapporto part-time. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha ritenuto legittimo il recesso, dopo che in sede rescissoria erano stati già accertati: l'esistenza di un effettivo incremento stabile della clientela; la conseguente esigenza di aumentare l'orario di lavoro; l'impossibilità di ripartire diversamente tra i dipendenti presenti il carico aggiuntivo; e l'insindacabilità della scelta imprenditoriale di sostituire il part-time con un full-time. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dei principi fissati dalla precedente ordinanza di cassazione e degli artt. 8 e 3 della L. 604/1966, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la sostituzione del part-time con un full-time fosse l'unica soluzione organizzativa possibile e se la prestazione part-time fosse altrimenti utilizzabile, senza riesaminare la scelta imprenditoriale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato la possibilità di assumere un altro lavoratore part-time per completare l'orario e affiancarla. La società ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il giudizio di rinvio era un giudizio chiuso e che la corte di merito aveva correttamente delimitato l'oggetto della verifica residua: non la congruità della scelta organizzativa in sé, già preclusa dal giudicato rescissorio, ma l'effettiva impossibilità di utilizzare altrimenti la prestazione della lavoratrice al momento del licenziamento e l'assenza di soluzioni alternative, inclusa la ricollocazione in altri posti disponibili. Ha inoltre ribadito, in via generale, che nel part-time il licenziamento per g.m.o. è legittimo solo se il datore dimostri una duplice impossibilità: l'impossibilità di una diversa articolazione oraria e l'impossibilità di repêchage in altra posizione utile. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva accertato in fatto, sulla base di allegazioni non contestate, che non vi erano soluzioni organizzative alternative né altri impieghi utili per la lavoratrice, sicché il licenziamento era legittimo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice part-time e aveva rigettato le domande da lei proposte. È stata inoltre disposta la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi, in considerazione della complessità del quadro giuridico e della controvertibilità dei fatti, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato come motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul licenziamento per g.m.o. nel rapporto part-time.
È richiamato quale norma sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
art. 6, comma 8, d.lgs. 81/2015
"il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento"
La Corte lo richiama per affermare che il rifiuto del lavoratore a modificare l'orario non può di per sé giustificare il licenziamento, ma che il recesso può essere legittimo solo se non esistono altre soluzioni organizzative praticabili.
È richiamato con riferimento alle allegazioni della datrice di lavoro e alla mancata specifica contestazione da parte della lavoratrice.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Corte cost. n. 77/2018
È richiamata come criterio per giustificare la compensazione delle spese in ragione della complessità e controvertibilità della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla decisione rescindente e non può riesaminare questioni già definitivamente accertate.
- In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel rapporto part-time, il datore di lavoro deve dimostrare non solo l'esistenza dell'esigenza organizzativa sopravvenuta, ma anche che la concreta soluzione prescelta sia l'unica praticabile sul piano dell'articolazione dell'orario.
- Il rifiuto del lavoratore part-time di concordare una variazione dell'orario non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; il recesso è legittimo solo se l'impossibilità di usare diversamente la prestazione sia effettiva e provata.
- Nella valutazione del g.m.o. il giudice non può sindacare il merito della scelta imprenditoriale già ritenuta insindacabile, ma può verificare l'effettiva impossibilità di soluzioni organizzative alternative e l'adempimento dell'obbligo di repêchage.
- L'onere di provare l'assenza di alternative occupazionali e organizzative grava sul datore di lavoro, e può essere assolto anche mediante fatti allegati e non specificamente contestati dalla controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09904/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09905/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09687/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09688/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →