Cassazione Civile, Ordinanza n. 06708/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un controllo formale sulle dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta 2010 e 2011, nel quale l'Ufficio ha disconosciuto al contribuente la detrazione del 55% per interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico su un immobile di proprietà. Secondo l'Amministrazione, gli interventi eseguiti non integravano una ristrutturazione agevolabile, ma un ampliamento o, comunque, una nuova costruzione con aumento di volumetria. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente sentenza d'appello per vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto impositivo. Nel giudizio di rinvio la CGT di secondo grado ha nuovamente respinto l'appello, affermando che dalla documentazione agli atti risultava un edificio autorizzato per due unità abitative, poi realizzato in una sola, e che la volumetria era aumentata da circa 890 mc a circa 970 mc; da ciò ha tratto l'insussistenza dei requisiti per la detrazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse esaminato un tema diverso da quello devoluto, cioè la mancanza di ristrutturazione anziché il solo ampliamento; (2) violazione dell'obbligo di motivazione, assumendo che la sentenza fosse apparente e non spiegasse né il dato dell'ampliamento né il modo in cui fossero state valutate le difese e la documentazione contraria; (3) violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, per non avere la CGT disposto una consulenza tecnica d'ufficio richiesta per verificare l'esistenza dell'ampliamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Sul primo ha osservato che la decisione di rinvio non aveva introdotto un accertamento nuovo, ma si era mantenuta sul tema dell'ampliamento, già oggetto del giudizio rescindente, e che il richiamo alla documentazione edilizia serviva solo a descrivere le basi dell'accertamento, mentre l'autonomo decisum era il riscontro dell'aumento di volumetria. Sul secondo ha escluso la motivazione apparente: la sentenza impugnata indicava la documentazione esaminata, il dato numerico dell'incremento volumetrico e la ragione dell'esclusione del beneficio fiscale; i rilievi del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito e risultavano anche carenti di autosufficienza quanto ai documenti evocati. Sul terzo ha rilevato, da un lato, la genericità della censura sulla CTU, priva dell'indicazione degli elementi che il consulente avrebbe dovuto acquisire, e, dall'altro, che la scelta di disporre o meno la consulenza è discrezionale del giudice di merito, il quale nella specie aveva già deciso sulla base della documentazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività dell'Agenzia, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 1.000 alla Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo formale eseguito dall'Ufficio sulle dichiarazioni del contribuente
art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. n. 296/2006
norme agevolative invocate per la detrazione del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico
art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
richiamato nei gradi di merito per qualificare l'intervento come ampliamento/ristrutturazione edilizia
nel giudizio di rinvio delimita i poteri del giudice rispetto alla sentenza rescindente; la Corte esclude che sia stato violato perché il giudice di rinvio è rimasto nel perimetro del tema dell'ampliamento
invocato per ultrapetizione; la Corte esclude che la sentenza di rinvio abbia deciso su un tema estraneo rispetto a quello devoluto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione della sentenza
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato nel contesto della dedotta nullità per vizi della motivazione
invocato per sostenere il vizio di motivazione apparente della sentenza
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la richiesta di CTU; la Corte ribadisce che la decisione di disporre consulenza tecnica è discrezionale del giudice di merito
richiamato per le statuizioni consequenziali sanzionatorie a carico del ricorrente
richiamato per la definizione del procedimento camerale e le conseguenze decisorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata per il principio secondo cui la motivazione è apparente solo quando manca effettivamente sul piano grafico o contenutistico
Cass. n. 8498/2025
richiamata per affermare il carattere discrezionale della CTU nel giudizio di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente; non vi è violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 se la decisione si fonda sul medesimo fatto decisivo già devoluto, anche quando la motivazione richiami documenti ulteriori o descrittivi.
- La motivazione non è apparente quando il giudice indica gli elementi documentali esaminati, espone il dato fattuale decisivo e ne rende percepibile il percorso logico, anche in forma concisa; la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in un riesame del materiale probatorio: la doglianza è inammissibile se mira solo a una lettura alternativa dei documenti o a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova necessario ex se, ma uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata ammissione è censurabile solo con allegazioni specifiche e pertinenti sugli elementi tecnici che la CTU avrebbe dovuto acquisire.
- Chi contesta l'accertamento di fatto fondato su documenti deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, indicando puntualmente i documenti, la loro collocazione e il contenuto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
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