Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28389/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005 nei confronti della società, per IRAP e IVA, e di un socio per i redditi di partecipazione. L'Ufficio aveva ritenuto che accrediti bancari provenienti da società finanziarie, collegati alle vendite di mobili, non trovassero corrispondenza in scontrini fiscali o fatture di pari importo e li aveva quindi qualificati come ricavi non contabilizzati. La CTP aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti. In appello, la CTR ha invece accolto i gravami, ritenendo che si trattasse non di occultamento di ricavi ma di un errore formale di contabilizzazione: le somme incassate tramite bonifici delle finanziarie sarebbero state correttamente appostate come incassi relativi a vendite non ancora perfezionate, e successivamente storniate con operazioni di segno contrario; gli scostamenti tra importi dei finanziamenti e importi degli scontrini dipendevano dal carattere frazionato dei pagamenti o dal fatto che il finanziamento non copriva l'intero ordine. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita novità in appello della tesi dell'errore materiale del contabile; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 ss. c.c., sostenendo che i contribuenti non avessero provato il nesso tra finanziamenti, scontrini e ricavi e che le presunzioni dell'Ufficio fossero state indebitamente disattese; 3) violazione dell'art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, per avere la CTR escluso che i bonifici delle finanziarie, ricevuti prima della consegna dei beni, costituissero già corrispettivi conseguiti e quindi ricavi da registrare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso che la tesi dell'errore materiale di contabilizzazione fosse nuova in appello, osservando che la contribuzione aveva sin dal ricorso introduttivo prospettato una mera imperfezione terminologica e formale nelle registrazioni. Ha inoltre precisato che la censura dell'Agenzia, pur formalmente rubricata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che l'art. 109 TUIR invocato dall'Ufficio non supportava la tesi difensiva dell'Agenzia nel modo prospettato e, soprattutto, che la CTR aveva accertato in fatto la natura meramente finanziaria delle prime appostazioni contabili, poi seguite da storni coerenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; la Corte ha escluso anche l'ulteriore contributo unificato per il soggetto pubblico esentato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    In appello tributario non sono ammissibili domande nuove; tuttavia non vi è novità vietata quando la questione già emerge dal ricorso introduttivo e non altera il thema decidendum.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La norma sull'accertamento induttivo non è violata quando il giudice di merito valuta, in concreto, la sufficienza della prova offerta dal contribuente e la concludenza degli elementi presuntivi.

  • artt. 2727 ss. c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione non può essere censurata sotto veste di violazione di legge la valutazione fattuale circa gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    "i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili"

    La disposizione indica il criterio di competenza dei corrispettivi, ma non consente di superare l'accertamento di fatto secondo cui le prime annotazioni erano di natura finanziaria e non costituivano occultamento di ricavi.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della prova esula dal vizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato alla parte pubblica esentata dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione di una "domanda nuova" in appello richiede un effettivo mutamento della causa petendi e dei fatti costitutivi della pretesa; non vi è novità vietata se la tesi difensiva o l'allegazione di errore contabile era già contenuta, anche solo in sostanza, nel ricorso introduttivo.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: se il ricorrente contesta la sufficienza o la concludenza delle prove, la doglianza attiene al merito e non al diritto.
  • L'accertamento della natura, finanziaria o reddituale, di un'annotazione contabile e la verifica della riconducibilità degli incassi a ricavi costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dalle censure sulla motivazione.
  • In presenza di operazioni economiche tracciabili e di una contabilità complessivamente coerente, un mero errore formale di imputazione contabile non basta, da solo, a fondare l'accertamento di maggiori ricavi, se il giudice di merito accerta in fatto che si tratta di una diversa modalità di registrazione e che gli storni successivi sono coerenti con le appostazioni originarie.
  • Il criterio di competenza di cui all'art. 109 TUIR regola la rilevanza temporale dei corrispettivi, ma la sua applicazione presuppone pur sempre l'accertamento della reale natura dell'operazione economica e non consente di sovrapporsi alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.