Cassazione Civile, Ordinanza n. 15012/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione dei costi e disconoscimento della detraibilità IVA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo nullo perché notificato all'ex liquidatore anziché a un socio avente diritto ai residui attivi e perché tardivo: secondo i giudici di merito, per il 2012 l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2017, mentre la notifica risultava del 13 gennaio 2018, senza prova della tempestiva trasmissione della denuncia penale idonea a far operare il raddoppio dei termini. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 c.p.c. e 2495 c.c., sostenendo che la società era già estinta e che non vi era capacità processuale/legittimazione del suo ex rappresentante, non potendosi applicare l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 al di fuori della posizione dell'amministrazione finanziaria; 2) falsa applicazione delle norme sui termini di accertamento (artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972), deducendo che la CTR aveva erroneamente preteso la prova dell'invio della denuncia penale, mentre era sufficiente la prova della sua presentazione/trasmissione entro il termine ordinario e che tale prova risultava dalla documentazione prodotta; 3) falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, contestando l'affermazione di nullità dell'atto perché notificato all'ex liquidatore e non al socio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della società estinta; rigetta il primo motivo, ritenendo che, per effetto dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, l'atto impositivo poteva essere emesso e notificato all'ultimo legale rappresentante della società estinta e da questi impugnato; accoglie il secondo motivo nei limiti indicati, censurando la CTR per avere escluso il raddoppio dei termini di accertamento in modo erroneo, poiché ciò che rileva è la presentazione o trasmissione della denuncia penale entro il termine ordinario e, nel caso concreto, la documentazione attestava la consegna il 28 dicembre 2017; conferma però che per IRAP il raddoppio dei termini non opera, poiché non si tratta di imposta per la quale siano previste sanzioni penali; dichiara assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai profili accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
«Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»
Introduce una finzione legale di sopravvivenza della società estinta per i soli fini fiscali, sostanziali e processuali, consentendo all'amministrazione di notificare gli atti impositivi alla società e al suo ultimo rappresentante; il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza per il contenzioso, mentre gli ex soci non assumono la legittimazione processuale.
La regola generale dell'estinzione della società per cancellazione dal registro è derogata, nei rapporti fiscali indicati, dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
Invocato dalla ricorrente come norma sulla capacità processuale; la Corte esclude la nullità prospettata perché, nel perimetro dell'art. 28, comma 4, il liquidatore conserva la legittimazione a rappresentare la società estinta.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Utilizzato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i periodi d'imposta anteriori al 2017, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il quarto anno successivo alla dichiarazione; il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina sui termini di decadenza per l'accertamento IVA segue la stessa logica del raddoppio condizionato alla tempestiva denuncia penale.
art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015
Si applica agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016; per tali annualità il raddoppio dei termini è subordinato alla tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia per reati tributari.
La denuncia rilevante ai fini del raddoppio è quella dovuta per fatti che impongono l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
Rappresenta il catalogo dei reati tributari che, se contestati, possono fondare l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- In tema di società cancellate dal registro delle imprese, per gli atti fiscali rientranti nell'ambito dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 opera una finzione legale di ultrattività della società ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, con conseguente legittimazione del liquidatore quale ultimo rappresentante e esclusione della legittimazione degli ex soci salvo diversa disciplina.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributarie penalmente rilevanti richiede che la denuncia penale sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine di decadenza; ciò che conta è la prova della tempestiva trasmissione/presentazione, non la dimostrazione di un ulteriore invio se la documentazione già attesta l'avvenuta consegna entro termine.
- Per le imposte prive di rilevanza penale, come l'IRAP nel caso esaminato, non opera il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento.
- Quando una norma speciale prevede la conservazione temporanea della soggettività processuale della società estinta per i rapporti tributari, la nullità dell'atto per difetto di legittimazione del destinatario non può essere dichiarata se la notifica è avvenuta all'ultimo rappresentante legale entro il perimetro temporale e oggettivo della disciplina speciale.
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