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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04026/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria di un fondo, di una cartella di pagamento relativa a oneri consortili per l’anno 2012 emessa da un consorzio di bonifica. In primo grado l’impugnazione era stata accolta, ma in appello la CTR della Toscana aveva riformato la decisione ritenendo legittima la pretesa, valorizzando la corretta adozione del piano di classifica e la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sui contributi di bonifica, sostenendo che il giudice d’appello avesse invertito l’onere della prova facendo gravare sul contribuente la dimostrazione dell’inesistenza di opere o benefici, mentre sarebbe spettato al consorzio provare i presupposti del tributo, anche perché il perimetro di contribuenza non sarebbe stato validamente delimitato e il piano di classifica sarebbe stato illegittimo e fondato su criteri errati; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’assenza, nell’anno 2012, di interventi o opere di bonifica/manutenzione da parte del consorzio, asseritamente risultante da perizia tecnica e altri elementi istruttori; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione della cartella, in relazione allo Statuto del contribuente e alla legge sul procedimento amministrativo. La Corte ha esaminato il tema centrale dell’onere probatorio in materia di contributi consortili e la questione della legittimità della coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio, oltre ai limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e all’allegato difetto di motivazione dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla disciplina applicabile e alla giurisprudenza richiamata, in tema di contributi di bonifica la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio non è vietata, purché gli immobili ricadano nel comprensorio e derivino benefici dalle opere; ha inoltre rilevato che la società non aveva specificamente allegato elementi idonei a superare la presunzione di beneficio né aveva introdotto in modo autosufficiente una questione nuova sulla mancanza del piano generale di bonifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove o delle argomentazioni. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: pur dando atto dell’omessa pronuncia, la Corte ha escluso che sussistesse un vizio di motivazione della cartella, poiché le stesse allegazioni della ricorrente sulle carenze dell’atto non evidenziavano in concreto l’illegittimità della motivazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola di riparto dell’onere della prova; in materia di contributi consortili opera la presunzione di beneficio, che può essere superata dal contribuente salvo specifica contestazione del piano di classifica.

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale base normativa dei contributi consortili di bonifica e del collegamento tra onere reale e beneficio fondiario.

  • artt. 8, 9, 10, 11 r.d. n. 215/1933

    norme sul regime della bonifica e sulla formazione dell’area di contribuzione; richiamate per sostenere la disciplina dei contributi e della delimitazione dell’area.

  • art. 21 r.d. n. 215/1933

    i contributi consortili sono qualificati come oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio.

  • art. 15 l.r. Toscana n. 34/1994

    va letto nel senso che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato entro il comprensorio, ma può anche coincidere con esso.

  • art. 16 l.r. Toscana n. 34/1994

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina regionale dei contributi di bonifica.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova per presunzioni del beneficio fondiario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    invocato per il contenuto motivazionale dell’atto impositivo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    invocato per l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come potere ufficioso del giudice tributario in ordine all’istruttoria.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel senso che la Corte può decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato come parametro di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di contributi consortili di bonifica, il contributo grava sul proprietario del fondo incluso nel comprensorio quando le opere realizzate o programmate apportano un beneficio concreto o anche solo potenziale; il consorzio non è normalmente onerato della prova del beneficio, che si presume fino a prova contraria.
  • Se la cartella di pagamento richiama un piano di classifica approvato, la sua specifica contestazione da parte del contribuente incide sul riparto dell’onere della prova; in assenza di contestazione specifica, opera la presunzione di vantaggio fondiario e il contribuente deve fornire prova contraria.
  • L’art. 15 della disciplina regionale toscana sulla bonifica va interpretato nel senso che il perimetro di contribuenza non può eccedere il comprensorio, ma può legittimamente coincidere con esso; tale coincidenza non è di per sé illegittima.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di nullità della cartella deve confrontarsi con il contenuto concreto dell’atto: se le stesse allegazioni di parte non dimostrano l’inidoneità motivazionale, la censura non può essere accolta.
  • In cassazione, le censure che richiedono nuove verifiche di merito sulla legittimità del piano di classifica o sul contenuto delle prove sono inammissibili se travestite da violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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