Cassazione Civile, Ordinanza n. 03982/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendica proposta da una donna che assumeva di essere proprietaria di un fondo rustico e di un fabbricato rurale in Sicilia, beni ricevuti per donazione dalla madre e provenienti da una precedente catena successoria e traslativa. Il convenuto si opponeva alla domanda sostenendo, in sostanza, di non dover restituire il bene e contestando la titolarità e il possesso utile all'usucapione in capo all'attrice. Nel corso della vicenda processuale vi erano stati giudizi precedenti sul medesimo immobile, nei quali era stata esclusa l'esistenza di un rapporto locatizio; poi la Cassazione aveva cassato una decisione e, in sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e ordinato il rilascio dell'immobile in favore dell'attrice. Nel presente giudizio, il tribunale aveva accolto la rivendica ritenendo decisive le precedenti produzioni documentali e le pronunce passate in giudicato. In appello il convenuto deduceva anche l'acquisto per usucapione, ma la Corte d'appello rigettava il gravame, valorizzando il giudicato sul rapporto di locazione e sulla titolarità del bene in capo all'attrice, nonché l'usucapione maturata per effetto dell'unione del possesso con quello dei danti causa. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 2736, n. 1, e 2738, comma 1, c.c. e dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto decidere sulla base del giuramento decisorio già ammesso e prestato, senza poter poi fondare la decisione su prove documentali; il ricorrente sosteneva che il giuramento decisorio, quale prova legale, precludesse un accertamento difforme e che la revoca dell'ordinanza ammissiva non potesse incidere sul suo effetto vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'ordinanza di ammissione del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la sua prestazione se il giudice si avvede che mancavano i presupposti di ammissibilità; tale controllo spetta anche al giudice d'appello ed è doveroso anche d'ufficio. Ha ritenuto inoltre che i capitoli deferiti vertevano su fatti non idonei a formare oggetto di giuramento decisorio, perché relativi a qualificazioni e valutazioni giuridiche, non a circostanze storiche determinate. In ogni caso, la lite risultava già definita da giudicati preesistenti sulla locazione e sulla titolarità del bene, sicché il giuramento non era idoneo a sovvertire l'esito della causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla disciplina del giuramento decisorio; la Corte ne ricava, in combinato con l'art. 2738 c.c., che il giuramento produce efficacia di prova legale solo se ammissibile secondo i presupposti di legge.
La Corte afferma che l'efficacia vincolante del giuramento prestato opera solo se ne sussistono i requisiti di ammissibilità; se tali requisiti mancano, il giudice può revocare l'ammissione anche dopo la prestazione.
art. 345, ultimo comma, c.p.c.
Il motivo lo invoca, ma la decisione si concentra sulla non decisività del giuramento e sulla sua inammissibilità originaria; non emerge un autonomo principio applicativo della norma oltre il richiamo del ricorrente.
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nella proposta del consigliere delegato; la Corte conferma l'impostazione e decide in camera di consiglio.
Norma procedurale che regola la decisione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte a seguito della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con liquidazione di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Citato dalla Corte d'appello per affermare che la donataria era subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione del giuramento quando il giudice rilevi, anche d'ufficio, che mancavano in origine le condizioni di ammissibilità previste dalla legge.
- Il giudice d'appello può verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del giuramento decisorio, anche se esso era stato ammesso in primo grado e anche se la contestazione sul punto sia stata tardiva.
- Il giuramento decisorio è utilizzabile solo su circostanze determinate, storiche e percepibili come fatti, non su rapporti, situazioni o qualità giuridiche, né su apprezzamenti, opinioni o valutazioni giuridiche.
- L'efficacia di prova legale del giuramento decisorio non opera in modo assoluto: essa presuppone la previa ammissibilità del mezzo istruttorio e non impedisce al giudice di escluderne la rilevanza quando i capitoli siano giuridicamente inidonei o non decisivi.
- Quando sulla medesima situazione di fatto esistono giudicati pregressi su titolarità del bene o su rapporti obbligatori connessi, il giuramento decisorio non può essere utilizzato per superare l'effetto vincolante di tali accertamenti.
- La decisione conforme alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.
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