Cassazione Civile, Ordinanza n. 03980/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti alla Corte d'appello, di un lodo arbitrale parziale che aveva accolto alcune domande contro una società poi fallita e aveva lasciato impregiudicata un'azione di responsabilità contro un altro soggetto. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, il ricorrente ha chiesto di proseguire il giudizio 'in proprio e nella qualità di socio', sostenendo di avere interesse a evitare che gli esiti del lodo potessero riflettersi su una possibile imputazione penale per bancarotta impropria da falso in bilancio. La Corte d'appello ha qualificato tale iniziativa come intervento di terzo e l'ha ritenuta inammissibile, rilevando che la legittimazione a proseguire spettava al curatore fallimentare e che il socio non poteva sostituirsi alla società fallita. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 221 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva/inammissibile la querela di falso proposta incidentalmente, sostenendo che essa fosse proponibile finché il documento non sia coperto da giudicato; 2) violazione degli artt. 302 c.p.c. e 43 l.fall. per l'esclusione della legittimità del suo intervento/prosecuzione, invocando il proprio interesse personale a partecipare al giudizio; 3) varie violazioni di norme sul lodo arbitrale, sul diritto societario e sul processo, assumendo che l'illegittima declaratoria di inammissibilità del suo intervento e della querela di falso avesse impedito l'esame nel merito delle ragioni di appello e di riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con le specifiche ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento dell'inammissibilità dell'intervento del ricorrente, limitandosi a riproporre una diversa lettura difensiva; ha inoltre osservato che alcune allegazioni erano nuove e non risultavano dedotte nei gradi di merito, con conseguente violazione del principio di autosufficienza. Poiché l'inammissibilità dell'intervento non era stata validamente censurata, anche gli altri motivi, attinenti al merito del giudizio di impugnazione del lodo, sono stati considerati inammissibili per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore del controricorrente e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
"la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato"
la censura del ricorrente era volta a sostenere la proponibilità della querela di falso in corso di causa; la Corte richiama la norma ma ritiene inammissibile il motivo per difetto di specifico confronto con la decisione impugnata
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità della prosecuzione del giudizio dopo l'interruzione
richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione della propria legittimazione a proseguire il giudizio dopo il fallimento della società
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione dei vizi processuali e motivazionali
richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione del lodo arbitrale
richiamato dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione del lodo arbitrale
richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento arbitrale
richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze societarie
richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze societarie
richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
richiamato dal ricorrente nelle doglianze sul governo societario e sulle conseguenze dei fatti di causa
richiamato dal ricorrente nelle doglianze formulate in ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese già svolte in appello, senza critica puntuale delle ragioni decisorie, integra un "non motivo" e comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
- Non è consentito in sede di legittimità introdurre questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito senza allegare e dimostrare dove esse siano state dedotte in precedenza; il ricorso deve essere autosufficiente quanto alla previa devoluzione della questione.
- Se la statuizione impugnata ha dichiarato inammissibile l'intervento o la partecipazione di un soggetto al giudizio, i motivi che presuppongono la sua legittimazione a discutere del merito restano a loro volta inammissibili, perché privi del necessario presupposto processuale.
- Quando dopo il fallimento di una parte si apre la questione della prosecuzione di un giudizio, la legittimazione ad assumere le scelte processuali spetta al curatore e non al singolo socio o ad altri soggetti che non siano titolari del potere rappresentativo del fallito.
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