Cassazione Civile, Ordinanza n. 03987/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per oneri consortili relativi all'anno 2010 nei confronti di un ente proprietario di immobili demaniali. In primo grado l'impugnazione della cartella era stata accolta; in appello il consorzio aveva visto confermata la decisione di annullamento, perché la CTR aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio sul beneficio derivante agli immobili, nonostante la prova dell'adozione del piano di classifica. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della motivazione della sentenza d'appello per motivazione apparente, incomprensibile e illogica; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova nella materia dei contributi di bonifica, sostenendo che la mera contestazione del beneficio non bastasse a riversare sul consorzio l'onere di provarlo quando la cartella è motivata sul piano di classifica approvato; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul regime delle opere idrauliche, deducendo che per opere di difesa idraulica di terza categoria il beneficio è intrinseco alle opere stesse; 4) violazione delle norme regionali e del r.d. n. 215/1933, contestando l'assunto della CTR secondo cui non sarebbe logicamente ammissibile la coincidenza fra perimetro consortile e perimetro di contribuenza; 5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la delimitazione cartografica del perimetro di contribuenza nel piano di classifica, la natura delle opere e la mancata contestazione specifica dell'utilitas da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non si sia attenuto ai principi consolidati in tema di contributi consortili: in presenza di un piano di classifica approvato e non specificamente contestato, l'onere di provare l'assenza del beneficio grava sul contribuente; inoltre, per opere di difesa idraulica il beneficio può considerarsi intrinseco alle opere stesse. Ha inoltre affermato che, secondo la normativa regionale richiamata, non è esclusa la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile, potendo il perimetro coincidere con l'intero comprensorio quando lo studio tecnico evidenzi un beneficio diretto per tutti gli immobili ricadenti in esso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo sulla nullità della motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge relativi all'onere della prova e alla disciplina dei contributi consortili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che la ripartizione dell'onere probatorio dipende dalla specifica contestazione del piano di classifica e del beneficio, secondo i principi consolidati in materia di contributi consortili.
art. 21 r.d. n. 215 del 1933
i contributi consortili sono qualificati come oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio.
art. 11 r.d. n. 215 del 1933
è richiamato per affermare la progressività nella formazione della platea dei contribuenti e la possibilità che, in difetto di perimetro definitivo, la ripartizione avvenga con riferimento al beneficio conseguito.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
si richiama il potere ufficioso del giudice tributario di compiere ulteriori indagini ove necessario.
artt. 7, 8 ultimo comma, e 18 r.d. n. 523 del 1904
sono richiamati dal ricorrente per sostenere che il beneficio derivante dalle opere di difesa idraulica fosse intrinseco alle opere stesse.
artt. 3 e 17 r.d. n. 215 del 1933
sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del perimetro di contribuenza e dei contributi consortili.
art. 15, comma 2, L.R. Toscana n. 34/1994
la Corte lo interpreta nel senso che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nell'ambito del comprensorio consortile, potendo anche coincidere con esso.
art. 16 L.R. Toscana n. 34/1994
è richiamato dal ricorrente tra le norme regionali asseritamente violate.
art. 111, comma 6, Cost.
è evocato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, la sola dimostrazione dell'adozione e dell'approvazione del piano di classifica può fondare una presunzione di beneficio a favore degli immobili ricompresi nel perimetro, salvo specifica contestazione del contribuente.
- Quando la cartella di pagamento è motivata con riferimento a un piano di classifica non specificamente impugnato, l'onere di superare la presunzione di beneficio grava sul contribuente, che deve provare l'assenza di vantaggi diretti e specifici derivanti dalle opere.
- Se le opere consortili consistono in interventi di difesa idraulica del territorio, il beneficio può considerarsi intrinseco alle opere stesse, senza che per ciò venga meno la sua specificità.
- La coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile non è di per sé illegittima, poiché la legge richiede che il perimetro sia delimitato entro i confini del comprensorio, ma non vieta che esso vi coincida integralmente.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi non raggiunge il minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost.; non basta che la motivazione sia giuridicamente errata se le ragioni della decisione sono comunque comprensibili.
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