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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03981/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore possessoria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessorio relativo a una scaletta e al tratto di area cortilizia tra fabbricati di proprietà di soggetti diversi. Una parte ha chiesto la reintegrazione nel possesso deducendo due distinte condotte di spoglio: una nel novembre 2011, consistita nel posizionamento di assi di legno e materiali vari sulla scaletta per impedirne il passaggio, e una successiva alla visita/sopralluogo e all’ordine sindacale di messa in sicurezza, consistita in ulteriore chiusura o ostruzione della scala. Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere per una parte della domanda, ha rigettato la reintegra per la condotta successiva all’ordine del Sindaco e ha accolto la reintegra per la condotta anteriore del novembre 2011. La corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, ritenendo provato lo spoglio anteriore e non scriminato, mentre quello successivo era giustificato dalla pericolosità della scala accertata in sopralluogo e dall’ordine comunale di inibirne l’accesso. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile in relazione all’elemento oggettivo dello spoglio ex art. 1168 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse chiarito se la condotta riferita alla prima o alla seconda chiusura fosse intervenuta prima o dopo l’instaurazione del giudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., sostenendo che, poiché il soggetto asseritamente spogliato aveva rimosso gli ostacoli e riottenuto il possesso, non vi fosse uno spoglio reprimibile per la prima condotta, oppure che si sarebbe dovuto considerare un unico spoglio e non due distinte condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcuna anomalia tale da integrare la nullità denunciata: la motivazione era sufficiente e comprensibile, al di sopra del minimo costituzionale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; inoltre, il motivo non rispettava pienamente l’onere di specificità richiesto per la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei casi di spoglio o turbativa, l’eventuale ripristino spontaneo del possesso non elimina di per sé l’interesse alla decisione di merito, sia ai fini delle spese sia per eventuali domande risarcitorie, e la cessazione della materia del contendere richiede anche il riconoscimento dell’illegittimità dell’operato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    Disciplina l’azione di reintegrazione nel possesso; la Corte osserva che la censura dei ricorrenti mirava in sostanza a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, non a dimostrare un errore di diritto sulla nozione di spoglio.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, o se presenta anomalie radicali; nel caso concreto la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta solo se vi è un vizio effettivo della motivazione o del procedimento, non per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; non è sufficiente un richiamo generico alla violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte, e dal comma 4 dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente, in ragione della definizione conforme alla proposta, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è ammessa una censura che miri soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere specifica: il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una nuova ponderazione del materiale probatorio, essendo riservato al giudice di merito l’accertamento dei fatti e del nesso tra le condotte e l’effetto di spoglio.
  • In materia possessoria, il ripristino spontaneo del possesso o la cessazione della turbativa non eliminano automaticamente l’interesse alla decisione sul merito, specie ai fini della regolazione delle spese e di eventuali domande risarcitorie; la cessazione della materia del contendere richiede anche il riconoscimento dell’illegittimità della condotta.
  • Una pluralità di atti materiali può integrare più condotte di spoglio solo se ciascun episodio conserva autonoma rilevanza fattuale; se, invece, tra gli atti interviene il ripristino della situazione precedente, il collegamento unitario può venir meno e va verificato in concreto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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