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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03985/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un privato di ottenere l'annullamento di tre atti di compravendita con cui il Comune aveva trasferito a terzi alcuni terreni, assumendo che l'ente non ne fosse proprietario perché i beni sarebbero rimasti in capo agli eredi dell'originario espropriato: secondo il ricorrente non vi sarebbe stato un valido decreto di esproprio e la scrittura privata del 15 ottobre 1981, richiamata negli atti successivi, non avrebbe prodotto un vero trasferimento, ma solo una cessione volontaria provvisoria o promessa di vendita. In subordine, era stata chiesta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata respinta e in appello il rigetto era stato confermato. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto: 1) omessa pronuncia/omesso esame del motivo di appello, con violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancata verifica della legge applicabile, dell'atto amministrativo presupposto, della dichiarazione di pubblica utilità e della destinazione dei terreni; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1363 e ss. c.c., sostenendo che la scrittura del 1981, letta insieme a una delibera comunale del 1981, dovesse qualificarsi come promessa di vendita e non come cessione definitiva; 3) omesso esame di un documento decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ossia una certificazione notarile storico-ipotecaria e catastale che, secondo il ricorrente, dimostrava la mancata trascrizione di titoli in favore del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva già dato risposta ampia ed esaustiva alla censura, e la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché nel giudizio di legittimità non è consentito contrapporre una diversa interpretazione dell'atto negoziale a quella accolta dai giudici di merito, salvo denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o motivazione radicalmente inadeguata, evenienze non ricorrenti; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per la presenza di una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui fatti decisivi. La Corte ha inoltre valorizzato che sulla medesima vicenda erano già intervenute precedenti decisioni passate in giudicato, dalle quali risultava già accertato il trasferimento del bene al Comune in virtù della scrittura privata del 15 ottobre 1981, qualificata come cessione volontaria immediatamente traslativa, e che in ogni caso il successivo trasferimento ai terzi acquirenti era legittimo. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato e respinto il motivo di gravame.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in appello come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata considerata in sostanza inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione, senza che la censura sia stata accolta.

  • artt. 1363 e ss. c.c.

    I criteri di interpretazione contrattuale non consentono in cassazione una mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito, se non in presenza di violazione dei canoni ermeneutici o motivazione radicalmente inadeguata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame del documento è inammissibile quando ricorra la doppia conforme; in ogni caso il documento deve essere decisivo in senso forte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata formulata dal consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento in camera di consiglio seguito dopo la richiesta del ricorrente di decisione nonostante la proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata prevista dai commi 3 e 4.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 58, D.L. n. 112/08

    Richiamato per il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; la pubblicazione dell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni.

  • L. n. 133/2008

    Norma di conversione del D.L. n. 112/08, richiamata per il piano di alienazione e valorizzazione.

  • art. 21, L. n. 865/1971

    Richiamato nei precedenti giudizi, ma la Corte ribadisce che il relativo diritto di prelazione non è esercitabile quando il Comune coincida con il soggetto espropriante.

  • art. 35, comma 3, L. n. 865/1971

    La Corte richiama il principio secondo cui, a seguito dell'ablazione, il bene entra nel patrimonio indisponibile dell'ente espropriante.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato per gli effetti della pubblicazione degli elenchi del piano delle alienazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, omessa motivazione o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'interpretazione di un atto negoziale può essere censurata in cassazione solo denunciando specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica o una motivazione del tutto inadeguata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del documento a quella accolta dal giudice di merito.
  • In presenza di 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, anche quando il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori a sostegno della medesima soluzione decisoria.
  • La cessione volontaria stipulata nell'ambito di un procedimento espropriativo, se dal testo emerge una dichiarazione di 'cessione' e non di mera promessa, può avere effetto immediatamente traslativo della proprietà.
  • Quando il bene è già entrato nel patrimonio dell'ente espropriante per effetto del procedimento ablatorio, il soggetto privato non conserva una proprietà residua sul bene, ma al più potrà far valere diritti restitutori o indennitari nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • La decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioniProveContratto preliminareProprietà
RamiImmobiliareProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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