Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla fine degli anni Novanta, rispetto alla quale la contribuente contestava la reiterazione e duplicazione di alcune poste creditorie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente a due voci della cartella; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto in parte l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo illegittima una voce per duplicazione di sottovoci (Irpeg, Ilor e sanzioni) e confermando invece la validità della cartella quanto alla voce relativa a spese di giustizia. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 7 l. n. 212/2000, e insufficiente/contraddittoria motivazione, lamentando che la CTR avesse trascurato o mal interpretato i documenti prodotti. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, da un lato, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e, dall’altro, vizi motivazionali della statuizione sulla posta n. 1.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché formulato in modo cumulativo e promiscuo, mescolando violazione di legge, omesso esame di fatto e vizi motivazionali senza specifica separazione delle censure, con ulteriori carenze di specificità e di autosufficienza quanto alla posta n. 2 e ai pretesi errori sulla cartella. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza relativa alle voci 5, 6, 7 e 8 era coperta da giudicato interno, non essendo quelle statuizioni oggetto dell’appello. Il ricorso incidentale dell’agente della riscossione è stato dichiarato privo di efficacia perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine semestrale, con conseguente applicazione dell’art. 334 c.p.c.; la sospensione straordinaria invocata non è stata ritenuta applicabile. La parte ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre non è stato disposto alcun onere in favore dell’Agenzia in relazione all’ulteriore contributo, per la sua qualità di parte difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge, omesso esame di fatto e vizi motivazionali è inammissibile se non consente di distinguere le diverse censure e il loro oggetto.
art. 3 della legge n. 241 del 1990
È richiamato quale parametro di censura sulla motivazione dell’atto, ma la doglianza fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per commistione dei vizi denunciati.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
La norma è richiamata come recepimento in materia tributaria dei principi di motivazione dell’atto; nel caso concreto la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la necessità del contraddittorio con l’ente impositore.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere un litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rapporti processuali nelle controversie su atti della riscossione.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale sulla partecipazione necessaria al giudizio del soggetto titolare della pretesa tributaria.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale in materia di integrazione del contraddittorio e rimessione al giudice di merito.
Invocato nel secondo motivo incidentale per denunciare motivazione apparente e contraddittoria.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, poiché è stato proposto oltre il termine semestrale.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario ogni atto deve essere impugnato nei termini e con specifici motivi, altrimenti si consolida; non è ammissibile una rilevazione d’ufficio generalizzata dell’assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
La sospensione dei termini richiamata non è applicabile alla controversia, perché limitata a specifiche cause e a specifici soggetti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti, senza distinguerne chiaramente l’oggetto e senza separare le doglianze giuridiche da quelle fattuali.
- Le censure devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contesta la motivazione della cartella o la duplicazione di poste, occorre indicare con precisione il contenuto dell’atto e le parti rilevanti del fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La motivazione della cartella di pagamento è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, che deve essere puntualmente individuato.
- Nel processo tributario ogni atto deve essere impugnato con motivi specifici entro i termini di legge; le statuizioni non devolute in appello si consolidano e non possono essere riproposte in cassazione per la prima volta.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, e la soccombenza resta imputata alla sola parte che ha proposto l’impugnazione principale.
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