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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01314/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società titolare di impianti eolici, di un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato la rendita catastale del parco eolico. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che le torri eoliche fossero componenti strutturalmente connesse al suolo, assimilabili a costruzioni stabili e quindi da includere nella stima catastale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell’art. 1, commi 21-24, l. n. 208/2015, sostenendo che, dal 1° gennaio 2016, dalla stima catastale dei beni dei gruppi D ed E devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre eolica rientra in tale esclusione; ha inoltre contestato il richiamo alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012, ritenuta non conforme alla nuova disciplina. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha affermato che, alla luce dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, la torre eolica è una componente essenziale dell’aerogeneratore ma, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, non deve essere computata nella determinazione della rendita catastale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà rideterminare la rendita dell’impianto escludendo il valore delle torri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015

    la norma, applicabile alla controversia, esclude dalla stima diretta dei beni dei gruppi D ed E macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, sottraendo dal carico impositivo la componente impiantistica anche se strutturalmente connessa al fabbricato.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    il motivo relativo alla sua violazione è stato ritenuto assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 832 c.c.

    richiamato dalla sentenza di merito per sostenere l’immobilizzazione al suolo delle torri, ma la Cassazione ha ritenuto decisiva non la stabilità fisica bensì la funzionalità al processo produttivo.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    richiamato quale precedente intervento di interpretazione autentica sul computo catastale di costruzioni stabili e elementi mobili necessari all’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    richiamato come conferma della disciplina tecnica di stima catastale per gli impianti funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali, dopo l’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, ciò che rileva non è la mera stabilità strutturale o l’ancoraggio al suolo del manufatto, ma la sua funzione rispetto allo specifico processo produttivo.
  • Devono essere esclusi dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che, pur integrati o connessi strutturalmente al fabbricato, siano funzionali alla produzione e non apportino autonoma utilità reddituale all’immobile in sé.
  • Una componente dell’impianto può essere materialmente infissa o strutturalmente connessa al suolo e, nondimeno, restare estranea alla rendita se la sua funzione è essenzialmente impiantistica e produttiva.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su un punto, non sussistono i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite in assenza di un reale contrasto attuale.
  • La qualificazione catastale dell’aerogeneratore deve tenere conto dell’unitarietà funzionale dell’impianto, ma con esclusione delle componenti che il legislatore ha sottratto alla base imponibile in quanto "imbullonate" o comunque produttive e non immobiliari in senso fiscale.

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