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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero di compensi professionali richiesti da un avvocato per l’attività svolta come sostituto d’udienza del difensore d’ufficio in un procedimento penale. In primo grado il giudice di pace ha condannato la destinataria della prestazione al pagamento di euro 2.100 oltre accessori; in appello la soccombente ha contestato soprattutto la regolarità della notifica dell’atto introduttivo, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., deducendo che l’avvocato avrebbe potuto individuare l’effettiva residenza con l’ordinaria diligenza, che la relata era generica e che non risultavano indicate le indagini svolte dall’ufficiale giudiziario. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sul vizio della relata priva di sottoscrizione, l’erronea assimilazione tra difensore d’ufficio e sostituto d’udienza ai fini del compenso, e la conseguente illegittimità della condanna alle spese in ragione della sua asserita contumacia incolpevole. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: per la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. non bastano formule generiche sulla irreperibilità assoluta, ma occorre che le ricerche effettivamente compiute nel luogo dell’ultima residenza nota risultino dalla relata in modo espresso e specifico; nel caso concreto ciò non emergeva, né il giudice d’appello aveva verificato se fossero stati svolti ulteriori accertamenti con l’ordinaria diligenza oltre alla mera acquisizione della certificazione anagrafica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rimesso la causa al Giudice di pace di Siracusa in primo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, con riassunzione nel termine di legge. Il fondamento decisivo è stato il vizio della notifica dell’atto introduttivo, per insufficienza della relata e mancanza di indicazione delle ricerche compiute ai fini dell’art. 143 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notifica per irreperibilità assoluta richiede che la mancata conoscenza di residenza, domicilio o dimora non sia superabile con le indagini esigibili nel caso concreto e che le ricerche effettivamente svolte risultino in modo espresso dalla relata, non essendo sufficienti formule generiche.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla validità della relata di notifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia del giudice di appello sul vizio di sottoscrizione della relata di notifica.

  • art. 31 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in rapporto alla posizione del difensore d’ufficio e del sostituto d’udienza nel procedimento penale.

  • art. 97 c.p.p.

    Richiamato per sostenere la disciplina dei compensi nel caso di attività del difensore d’ufficio o del sostituto d’udienza.

  • D.M. n. 44/2015

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina applicata dal giudice di merito alla posizione del sostituto d’udienza.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla condanna alle spese di lite, contestata dalla ricorrente in ragione della dedotta nullità della notifica e della contumacia incolpevole.

Massime di principio

  • Per la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è necessario che il notificante abbia svolto, con ordinaria diligenza, ricerche idonee a verificare la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario; la relata deve dar conto in modo concreto delle indagini compiute e delle fonti dalle quali sia emersa l’irreperibilità assoluta.
  • Non è sufficiente, ai fini della validità della notifica ex art. 143 c.p.c., il ricorso a formule stereotipate o generiche sull’irreperibilità del destinatario: occorre l’indicazione specifica delle ricerche eseguite nel luogo dell’ultima residenza nota.
  • Se dalla relata non emergono le indagini effettivamente svolte, il giudice deve verificare se, in concreto, il notificante abbia comunque adempiuto al dovere di ricerca della residenza effettiva con la dovuta diligenza; in difetto, la notifica è invalida.
  • Quando il vizio della notificazione dell’atto introduttivo incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio, restano assorbite le ulteriori censure relative al merito della pretesa e alle spese.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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