Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma per violazioni del codice della strada. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la parte privata ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 57 e 58 della l. n. 124/2017 e degli artt. 139 e ss. c.p.c. Sostiene che il Tribunale abbia errato nel considerare idonea, ai fini interruttivi del termine perentorio entro cui il Prefetto deve decidere sull'opposizione ex art. 203 c.d.s., la convocazione a comparire per l'audizione recapitata mediante posta privata. Secondo la ricorrente, tale modalità di invio, nel periodo precedente all'entrata in vigore della l. n. 124/2017, non garantiva certezza legale della data di consegna e non poteva quindi produrre effetti interruttivi del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, nel quadro normativo anteriore alla l. n. 124/2017, la notificazione/recapito di atti giudiziari o amministrativi eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma soprattutto è inidonea a fornire certezza legale sulla data di consegna. Di conseguenza, la convocazione inviata con posta privata non può valere come atto interruttivo del termine per la decisione prefettizia sull'opposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
stabilisce un termine perentorio per la decisione del Prefetto sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 203; una convocazione priva di certezza legale della data di consegna non può interromperlo.
richiamato come base dell'opposizione amministrativa avverso la sanzione stradale.
rilevano per il mutato quadro normativo relativo alle notificazioni tramite operatori postali; prima della riforma non era sufficiente la posta privata priva di abilitazione per atti giudiziari/amministrativi.
richiamati dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione degli atti.
direttiva n. 2008/6/CE
nel nuovo quadro europeo, si è ampliata la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo giustificazione oggettiva ostativa dello Stato.
utilizzato per la proposta del relatore di definizione accelerata, poi condivisa dal collegio.
Massime di principio
- Nel periodo anteriore alla l. n. 124/2017, la notificazione o il recapito di atti giudiziari o amministrativi eseguiti tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente, ma non è idonea a produrre effetti che presuppongano certezza legale della data di consegna.
- La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività quando l'effetto giuridico dipende dalla data certa di consegna dell'atto all'operatore.
- Ai fini dell'interruzione di un termine perentorio, non basta che la comunicazione sia arrivata materialmente a destinazione: occorre che il mezzo utilizzato consenta di provare con certezza legale il momento della consegna.
- Quando una norma collega effetti decadenziali o interruttivi alla notificazione di un atto, l'utilizzo di un canale privo di abilitazione certificativa non è sufficiente a far decorrere o interrompere il termine.
- In sede di legittimità, se il giudice di merito attribuisce efficacia interruttiva a una convocazione trasmessa con posta privata in un periodo in cui tale modalità non era abilitata, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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