Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dall'avvocato per ottenere il compenso per l'attività difensiva prestata in un procedimento di convalida di sfratto e nelle fasi collegate, dopo che il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda e liquidato euro 2.170,00 oltre euro 420,00 per la mediazione. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: 1) violazione delle norme sul patrocinio e sulla liquidazione dei compensi, sostenendo che il Tribunale, pur dichiarando di applicare i valori medi del D.M. 55/2014, avrebbe in concreto liquidato importi inferiori e nulla riconosciuto per la fase decisionale, nonostante l'attività svolta; 2) violazione delle norme sulle spese, per non aver riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute nel procedimento di convalida, nel giudizio davanti al Tribunale poi dichiaratosi incompetente e nel giudizio definito con l'ordinanza impugnata; 3) violazione delle norme sulle spese e sulla competenza, deducendo che il giudice che dichiara la propria incompetenza dovrebbe liquidare anche le spese di quel procedimento; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, censurando la compensazione disposta dal Tribunale sulla base dell'assunto che l'importo liquidato fosse analogo a quello offerto prima della causa e che le pretese del ricorrente fossero eccessive.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. Ha osservato che il Tribunale aveva correttamente applicato i valori medi della tabella del D.M. 55/2014 per i procedimenti di convalida di sfratto, che le censure del ricorrente si appuntavano su tabelle diverse e non si confrontavano con la decisione impugnata, e che eventuali errori di calcolo sarebbero al più emendabili con correzione materiale. Ha inoltre escluso il diritto al rimborso delle spese del procedimento di convalida per difetto di specifica richiesta, ha rilevato che le spese del giudizio concluso con declaratoria di incompetenza andavano liquidate dal giudice che chiude quel processo e che il ricorrente era comunque soccombente su quel punto, e ha ritenuto congrua la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, motivata dalla sostanziale vicinanza tra l'offerta precontenziosa e la somma liquidata, nonché dalla forte sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente riconosciuto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata difesa dell'intimato; disposto l'obbligo, se dovuto, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente alla parte che ha la qualità richiesta di stare in giudizio personalmente, come nel caso del difensore che agisce per il recupero dei propri compensi.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo la proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.
Censurato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
Censurato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda di compensi professionali.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi.
art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014
La Corte afferma che la norma riguarda attività difensive specificamente strumentali alla sola decisione finale e che le memorie ex art. 426 c.p.c. non vi rientrano.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi.
Indicata dalla Corte come rimedio per il mero errore materiale di calcolo eventualmente riscontrabile nella liquidazione.
Le memorie previste in tale sede sono considerate dalla Corte atti relativi al passaggio di rito e all'integrazione degli atti, non difese finali autonome.
Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione dei compensi; la Corte ne precisa la portata in relazione alle attività difensive compensabili.
Le spese del processo vanno liquidate dal giudice che chiude il processo o la fase davanti a sé; chi dichiara l'incompetenza deve provvedere sulle spese del processo definito con quel provvedimento.
Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ritiene motivata la compensazione disposta dal Tribunale.
Richiamato dal ricorrente insieme agli articoli sulle spese, senza che la Corte ravvisi violazione.
Richiamato dal ricorrente insieme agli articoli sulle spese, senza che la Corte ravvisi violazione.
Richiamata dal ricorrente nel dedurre violazione sulle spese, senza specifiche affermazioni della Corte sul punto.
Richiamato nel terzo motivo in tema di competenza e spese; la Corte nega la dedotta violazione.
art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte decide sulla base dei principi generali in tema di compensazione delle spese.
Cass. s.u. 16415/2018
Richiamata per affermare che l'omessa regolazione delle spese può integrare un mero errore materiale.
Cass. s.u. 32061/2022
Richiamata per affermare che l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella richiesta può costituire grave motivo di compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure sulla liquidazione dei compensi professionali sono inammissibili se non si confrontano con la concreta motivazione del provvedimento impugnato e con il criterio tabellare effettivamente applicato; un eventuale mero errore di calcolo non integra, di per sé, una violazione di legge ma può richiedere correzione materiale.
- Le memorie o attività difensive svolte per il passaggio da un rito speciale al rito di merito e per l'integrazione degli atti non coincidono automaticamente con difese finali autonome ai fini dell'aumento del compenso professionale, se non sono specificamente strumentali alla sola decisione finale.
- Le spese del processo devono essere liquidate dal giudice che definisce quel processo o quella fase; quando il giudice dichiara la propria incompetenza, è tenuto a provvedere sulle spese relative al giudizio davanti a sé, ma il giudice successivamente adito non può attribuire quelle spese se la relativa statuizione non gli compete e la parte è comunque soccombente sul punto.
- La mancata specifica allegazione o richiesta in ordine al rimborso di determinate spese comporta difetto di specificità della censura in cassazione.
- La compensazione delle spese è legittima quando il giudice motivi sulla forte sproporzione tra quanto richiesto e quanto riconosciuto, sull'evitabilità del giudizio e sulla sostanziale vicinanza tra l'offerta ante causam e l'esito finale, potendo l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore integrare un grave motivo di compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01181/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →