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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Grosseto aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva riconosciuto il compenso solo per le fasi di studio e introduttiva, perché il difensore aveva poi rinunciato all’incarico, e aveva comunque ridotto la liquidazione in ragione della modestia delle questioni trattate. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo censurava la mancata considerazione della complessità dell’attività svolta prima dell’interruzione del rapporto professionale; con il secondo denunciava la violazione dei minimi tariffari. La Corte rileva che entrambe le doglianze sono inammissibili: la prima perché mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della complessità dell’attività professionale, senza indicare elementi decisivi trascurati dal giudice di merito; la seconda perché è priva di specificità, non indicando quali voci, importi, scaglione di valore e concreto pregiudizio economico deriverebbero dall’asserita errata applicazione della tariffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che la prima censura fosse un tentativo di revisione del giudizio di fatto del tribunale e che la seconda non fosse specifica, mancando l’indicazione analitica delle voci tariffarie, del valore della controversia e del concreto errore di liquidazione. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio della motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito, se non vengono indicati specifici elementi trascurati e decisivi.
  • Chi contesta la liquidazione giudiziale del compenso professionale per errata applicazione della tariffa o dello scaglione ha l’onere di indicare in modo puntuale le singole voci contestate, gli importi ritenuti corretti, il valore della controversia e il concreto pregiudizio economico subito.
  • La doglianza in cassazione contro la liquidazione dei compensi deve essere specifica e autosufficiente: non basta denunciare genericamente la violazione dei minimi tariffari o l’inadeguatezza della somma riconosciuta.
  • Quando il giudice di merito motiva la riduzione del compenso facendo leva sulla modestia delle questioni trattate e sulla limitazione delle attività svolte, la censura deve confrontarsi con tale accertamento fattuale, non potendo limitarsi a una diversa lettura delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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