Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione di mediazione per la promozione di prestiti contro cessione o delega di quote di stipendio. La società mandante sosteneva che i soggetti incaricati della raccolta delle pratiche avessero omesso di verificare l’autenticità e veridicità della documentazione utilizzata per l’erogazione di alcuni finanziamenti, consentendo l’individuazione di tre presunti dipendenti di un’associazione; per due di essi sarebbe emersa l’inesistenza dei soggetti indicati e per il terzo l’inesistenza del rapporto di lavoro. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte del danno e aveva rigettato la manleva verso i collaboratori; la Corte d’appello aveva invece ampliato la condanna e aveva ritenuto responsabili anche i collaboratori per grave inadempimento degli obblighi di legge e contrattuali. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione della convenzione e degli artt. 1176 e 1759 c.c., sostenendo di avere controllato la documentazione nei limiti dei propri poteri e di non avere alcun potere decisorio sull’erogazione del credito, rimesso integralmente alla mandante, con conseguente impossibilità di imputare a loro il rischio dell’inadempimento derivante da fatti di terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che la memoria depositata dalla parte intimata non costituita con controricorso ammissibile era inammissibile. Nel merito processuale, ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse generico e non specifico, fondato anche su richiami indeterminati a documenti e a risultanze istruttorie non precisate. Soprattutto, la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva fondato la responsabilità soltanto sulla violazione della convenzione, ma aveva qualificato i ricorrenti come intermediari finanziari soggetti alla disciplina del T.U.B., ravvisando un grave inadempimento sia agli obblighi di legge sia a quelli contrattuali. Non essendo stata svolta una critica specifica e completa di tale autonoma ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l’irritualità dell’attività della resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3.2 della convenzione di mediazione del 15/04/2003
La Corte d'appello aveva letto la clausola come fonte di obblighi di verifica della documentazione e delle sottoscrizioni; in cassazione però la censura era ritenuta generica e non idonea a scalfire l'ulteriore ratio fondata sulla disciplina legale degli intermediari finanziari.
art. 1176 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di diligenza; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo non investe compiutamente la motivazione impugnata.
art. 1759 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'adempimento degli obblighi del mediatore; la censura è ritenuta generica e incompleta rispetto alla qualificazione dei ricorrenti come intermediari finanziari soggetti anche al T.U.B.
art. 106 T.U.B.
La Corte d'appello aveva valorizzato l'iscrizione nell'elenco previsto dalla norma per qualificare i soggetti come intermediari finanziari soggetti alla relativa disciplina di responsabilità.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che confrontino la norma con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La censura è inammissibile se non individua con precisione le norme violate e non spiega in che modo la decisione contrasti con esse.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Indicati come base del rito camerale applicato al ricorso.
art. 370 c.p.c.
Il mancato deposito di un controricorso ammissibile preclude alla parte intimata non costituita tempestivamente la facoltà di depositare memoria nel procedimento camerale.
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 depositata dalla parte intimata è stata dichiarata inammissibile per mancata previa costituzione con controricorso ammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dopo la declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a richiamare in modo generico norme di legge o clausole contrattuali senza confrontarsi con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi deduce violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in modo specifico come la decisione si ponga in contrasto con esse; non è sufficiente una critica apodittica o un richiamo indeterminato a documenti e risultanze istruttorie.
- Se la sentenza di merito fonda la responsabilità su una pluralità di rationes autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes decisive; la mancata censura di anche una sola di esse comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento camerale di cassazione disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., la parte intimata che non abbia validamente depositato controricorso nel termine e nei modi prescritti non può giovarsi del successivo deposito di memorie.
- rami
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