Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di una persona fisica, revoca poi confermata dal Tribunale in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002. Il Tribunale aveva ritenuto superato il limite reddituale per l’accesso al beneficio sulla base delle entrate dichiarate dal nucleo familiare, considerate al lordo degli oneri deducibili. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 76 D.P.R. 115/2002 e 10 TUIR, sostenendo che il reddito rilevante ai fini del patrocinio debba essere quello imponibile, cioè al netto degli oneri deducibili; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale non si fosse espressamente pronunciato sulla necessità di considerare i redditi netti e non quelli lordi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il riferimento al "reddito imponibile" contenuto nell’art. 76 D.P.R. 115/2002 va coordinato con la disciplina tributaria e va quindi inteso come reddito determinato al netto degli oneri deducibili secondo gli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986. Poiché il Tribunale aveva invece valorizzato il reddito lordo del nucleo familiare, la decisione impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato, anche per le spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 115/2002
è la norma sulla quale era stata proposta l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 D.P.R. 115/2002
il limite reddituale per l’ammissione va riferito al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione; devono essere considerati anche alcuni redditi esenti o soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva; il reddito rilevante non è quello lordo, ma quello determinato secondo la disciplina tributaria.
art. 10 TUIR
gli oneri deducibili incidono sulla determinazione del reddito imponibile rilevante per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 3 D.P.R. 917/1986
richiamato insieme all’art. 10 TUIR per definire il criterio fiscale di determinazione del reddito imponibile.
art. 10 D.P.R. 917/1986
gli oneri deducibili devono essere sottratti per individuare il reddito imponibile ai fini dell’art. 76 D.P.R. 115/2002.
art. 112 c.p.c.
dedotto come norma violata per omessa pronuncia sul criterio di computo del reddito.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il limite reddituale deve essere verificato avendo riguardo al reddito imponibile risultante dalla disciplina fiscale, non al reddito lordo percepito.
- La nozione di reddito imponibile rilevante per il beneficio va determinata al netto degli oneri deducibili previsti dal TUIR, così da ancorare il controllo a un parametro oggettivo e fiscalmente definito.
- Se il giudice di merito applica il criterio del reddito lordo anziché quello del reddito imponibile, incorre in violazione di legge e la decisione va cassata con rinvio.
- Nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, la corretta qualificazione del reddito è decisiva per stabilire il superamento o meno delle soglie di legge.
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