Cassazione Civile, Ordinanza n. 36022/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2007 e 2008, con recupero di ricavi non dichiarati e relative imposte, interessi e sanzioni. L'accertamento era di tipo analitico-induttivo, fondato anche sullo scostamento tra i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita immobiliare e i valori OMI, oltre che su ulteriori elementi presuntivi. La società aveva impugnato gli avvisi e, dopo la parziale riforma della decisione di primo grado da parte della CTR, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle garanzie statutarie del contribuente, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un processo verbale di constatazione e rispettare il termine dilatorio; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della ripresa, il solo scostamento dai valori OMI senza adeguati ulteriori riscontri probatori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale quanto alle imposte non armonizzate, osservando che si trattava di controlli a tavolino senza accesso, verifica o ispezione e che la documentazione era stata spontaneamente consegnata all'Amministrazione; ha inoltre rilevato che, quanto all'IVA, pur essendo astrattamente necessario il contraddittorio e la prova di resistenza, la contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere nella fase procedimentale e, comunque, il contraddittorio era intervenuto prima degli atti impositivi. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché diretta sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito: ha ribadito che lo scostamento dai valori OMI, dopo l'eliminazione della presunzione legale relativa, non basta da solo a fondare l'accertamento, ma può essere corroborato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato altri indici quali antieconomicità della gestione, studio di settore e finanziamenti ottenuti dagli acquirenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12, commi 4 e 7, L. n. 212 del 2000
il comma 7 non si applica ai controlli a tavolino senza accesso, verifica o ispezione; il termine dilatorio decorre dai verbali che concludono tali operazioni. Il comma 4 non impone sempre la preventiva notificazione di un PVC prima dell'avviso di accertamento.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle garanzie del contribuente nel procedimento fiscale.
art. 24, L. n. 4 del 1929
il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA fondato su presunzioni e indizi.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; lo scostamento dai valori OMI richiede ulteriori indizi per fondare l'accertamento.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha tuttavia ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine dilatorio e le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dallo Statuto del contribuente operano, quanto ai controlli a tavolino, solo nei limiti in cui siano effettivamente configurabili una fase istruttoria e un concreto pregiudizio difensivo; non è sufficiente invocare in astratto la mancata notifica di un PVC se l'attività ispettiva non si è svolta mediante accesso o verifica.
- Per gli accertamenti relativi a tributi armonizzati, anche in assenza di una previsione interna espressa, il contraddittorio endoprocedimentale va salvaguardato; tuttavia chi lo invoca deve indicare in modo specifico quali difese avrebbe potuto svolgere tempestivamente e quali elementi fattuali avrebbe introdotto, secondo una vera prova di resistenza.
- In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa, lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e i valori OMI non è, da solo, sufficiente a fondare la ripresa fiscale dopo l'eliminazione della presunzione legale relativa; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Quando il giudice di merito abbia già valorizzato più indici presuntivi a sostegno dell'accertamento, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove, perché ciò si tradurrebbe in una richiesta di rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità.
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