Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, emesso a seguito di verbale ispettivo che aveva contestato alla società il mancato versamento di contributi su somme corrisposte a 17 lavoratori. Le contestazioni riguardavano: a) compensi apparentemente corrisposti a titolo di cessione del diritto d'immagine e l'asserita simulazione dello schermo societario riferito a un artista che operava tramite una società a lui riconducibile; b) somme qualificate come rimborsi spese e noleggio di strumenti/costumi, ritenute dalla Corte territoriale integralmente retributive e quindi imponibili; c) corrispettivi per diritti d'immagine di alcuni musicisti, per i quali era stata esclusa la prova di un valido contratto di cessione e quindi la possibilità di beneficiare della riduzione della base imponibile; d) attività svolte da altri soggetti quali backliner, light designer, DJ, tecnico del suono e operatore luci, ritenute comprese tra quelle tabellate dal d.lgs. n. 708 del 1947 e dal D.M. 15 marzo 2005; e) regime sanzionatorio applicato come evasione e non come mera omissione; inoltre era stata dichiarata inammissibile la doglianza sulla prescrizione per difetto di specifica censura della decisione di primo grado sull'atto interruttivo. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione del d.lgs. n. 708 del 1947 e dell'art. 2697 c.c. sulla qualificazione delle prestazioni artistiche e sulla pretesa simulazione del rapporto con la società dell'artista; violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 54, e dell'art. 2697 c.c. sulla debenza dei contributi sulle somme per noleggio strumenti; violazione della L. n. 633 del 1941, art. 10, e dell'art. 2581 c.c. sulla cessione dei diritti d'immagine; violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), sul regime sanzionatorio applicato; veniva anche evocato, per una delle censure, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, oltre a non confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione conforme al primo giudice, il carattere meramente apparente del rapporto tra l'artista e la società a lui riferibile, l'assenza di prova di contratti validi di cessione del diritto d'immagine e la natura remunerativa delle somme etichettate come rimborsi/noleggi. Il terzo motivo è stato respinto nel merito quanto al riparto dell'onere probatorio: grava sul datore di lavoro che invochi un'esenzione o riduzione contributiva la prova dei presupposti dell'agevolazione, mentre per il resto le doglianze erano generiche e dirette a contestare apprezzamenti di fatto non scrutinabili in cassazione, anche in presenza di doppia conforme. Il quinto motivo è stato giudicato infondato: una volta accertata la divergenza tra rappresentazione formale e realtà sostanziale, era corretto applicare il più grave regime sanzionatorio dell'evasione, perché l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni è idoneo a far presumere la volontà di sottrarsi al pagamento dei contributi. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
le censure formalmente riferite a violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando, in realtà, miravano a una rivalutazione del fatto; il vizio motivazionale non era proponibile contro una sentenza di merito conforme a quella di primo grado
la regola sull'onere della prova non è stata violata: chi invoca una riduzione o esclusione dell'obbligo contributivo deve provarne i presupposti
d.lgs. n. 708 del 1947, art. 3
richiamato per la qualificazione delle attività svolte da alcuni lavoratori dello spettacolo come rientranti nell'obbligo contributivo
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 54
richiamati dalla ricorrente in tema di imponibilità delle somme corrisposte per noleggio strumenti, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili
richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti d'immagine, ma la Corte ha rilevato che mancava la prova del contratto di cessione
richiamato per la necessità della prova scritta del contratto di cessione dei diritti d'immagine, ritenuta nel caso non dimostrata
L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3
consente, per determinate categorie di lavoratori, una riduzione della base imponibile per compensi derivanti da sfruttamento economico di diritti d'autore, immagine e replica, ma solo in presenza dei relativi presupposti, qui mancanti
L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b)
il regime sanzionatorio per evasione è corretto quando vi sia divergenza tra situazione formale e sostanziale e occultamento di rapporti o retribuzioni
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili se, nella sostanza, chiedono alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- In materia contributiva, chi pretende di sottrarre somme alla base imponibile o di beneficiare di una riduzione dell'obbligo contributivo deve provare rigorosamente i fatti costitutivi dell'agevolazione o dell'esenzione invocata.
- Se il giudice di merito accerta che il rapporto formalmente rappresentato non corrisponde alla realtà sostanziale, il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- La mancanza di prova di un valido contratto di cessione dei diritti di immagine impedisce di riconoscere l'esclusione o riduzione della contribuzione sulle somme fatturate come corrispettivo di tale cessione.
- L'occultamento della reale natura dei rapporti o delle retribuzioni integra il presupposto del più grave regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, non della mera omissione.
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