Sentenza del 26/01/2024 n. 2509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, tassando come reddito da attività commerciale occasionale, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR, i proventi della vendita di oggetti d’arte e antiquariato, per complessivi 600.000 euro, e irrogando sanzioni. La C.T.R. aveva ritenuto che la vendita fosse parte di un’operazione speculativa commerciale, giudicando non credibile la versione secondo cui i beni erano stati donati dal compagno e considerando irrilevante una proposta interna di archiviazione. Aveva tuttavia dedotto 53.556,58 euro, in via equitativa, per costi di acquisto allegati dalla contribuente. In Cassazione A.A. ha articolato dodici motivi: contestava, tra l’altro, che la C.T.R. avesse modificato i presupposti degli avvisi o pronunciato oltre i limiti della domanda, la motivazione e la qualificazione dell’attività come commerciale, l’omessa valutazione di difese e della proposta di archiviazione, nonché la conferma delle sanzioni per difetto di colpevolezza e incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati (il primo anche inammissibile): la C.T.R. aveva esaminato i presupposti degli avvisi senza sostituirsi all’Amministrazione né violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: non era configurabile il vizio di motivazione contraddittoria dedotto e la motivazione era coerente. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano un riesame del merito e della valutazione delle prove. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile: la proposta di archiviazione aveva natura interna e non era decisiva per il sindacato sulla pretesa tributaria. Il nono e il decimo, relativi al possibile ruolo del compagno quale effettivo percettore, sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati, poiché la deduzione era stata considerata e ritenuta non pertinente. Anche l’undicesimo e il dodicesimo motivo sulle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili: il primo chiedeva una nuova valutazione della condotta e il secondo non indicava circostanze concrete di obiettiva incertezza normativa. Restano quindi confermati gli avvisi, con la riduzione del reddito imponibile operata dalla C.T.R. per 53.556,58 euro. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la C.T.R. ha vagliato la tesi dell'Ufficio secondo cui la vendita dei beni effettuata dalla A.A. costituiva attività commerciale non abituale, soggetta ad imposta, e ne ha condiviso le ragioni all'esito di un percorso argomentativo rappresentato con chiarezza e coerenza.
La vendita di beni può produrre reddito imponibile come attività commerciale non esercitata abitualmente quando, valutati gli elementi concreti, risulti parte di un’operazione commerciale o speculativa. La decisione non considera decisiva, da sola, la provenienza dei beni: rilevano gli elementi che denotano l’organizzazione e la commercialità dell’operazione.
Art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
La censura fondata su questa norma è stata respinta: secondo la Corte, la C.T.R. non ha modificato i fatti posti a base degli avvisi, ma ne ha valutato la fondatezza sulla base della motivazione e degli elementi già sottoposti al giudizio.
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ha escluso la violazione dedotta, rilevando che i giudici d’appello avevano esaminato le ragioni degli avvisi senza introdurre un diverso fondamento fattuale della pretesa.
Art. 112 del codice di procedura civile
Non vi è ultrapetizione né omessa pronuncia quando il giudice esamina le questioni sottoposte dalle parti e valuta la rilevanza delle relative deduzioni, anche dichiarandole non pertinenti; il giudice tributario può inoltre accertare la fondatezza della pretesa senza sostituirsi all’Amministrazione nell’individuazione del presupposto impositivo.
il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, senza consentire che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del num. 4) del medesimo art. 360.
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non permette invece di riproporre come vizio autonomo la contraddittorietà della motivazione.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone gli elementi sui quali si fonda la decisione e il collegamento con le conclusioni raggiunte. Il dissenso della parte dalla valutazione delle prove o dalla persuasività degli argomenti accolti non dimostra, da solo, un difetto di motivazione.
Art. 5 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472
La colpevolezza necessaria per applicare le sanzioni è stata ritenuta accertata dalla C.T.R. sulla base della condotta complessiva della contribuente. La Cassazione ha escluso di poter rivalutare tale apprezzamento fattuale in sede di legittimità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La cessione anche occasionale di beni personali non è automaticamente imponibile come reddito commerciale: occorre valutare se le circostanze concrete mostrino un’operazione commerciale o speculativa, considerando gli atti compiuti e i mezzi predisposti.
- La provenienza dei beni e la loro titolarità possono essere elementi probatori, ma non sono necessariamente decisive per stabilire se la vendita integri attività commerciale occasionale.
- Il giudice tributario può valutare i fatti e le prove relativi alla pretesa contenuta nell’avviso; non modifica il fondamento dell’accertamento solo perché attribuisce rilievo a elementi che chiariscono o sostengono la stessa contestazione.
- Una proposta interna di archiviazione dell’Ufficio non determina, di per sé, l’illegittimità degli avvisi e non vincola il giudice nella valutazione della pretesa impositiva.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della credibilità delle dichiarazioni sotto la veste di violazione di legge o difetto di motivazione; il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo e discusso, non una questione o un argomento.
- Per escludere le sanzioni per incertezza normativa non basta affermare in astratto che la norma è poco chiara: occorre allegare circostanze concrete che dimostrino un’obiettiva incertezza interpretativa.
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