Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 2550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato 36 intimazioni di pagamento, lamentando la mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte, l’assenza di allegazione delle cartelle e vizi propri delle intimazioni (motivazione, sottoscrizione e indicazione dei termini e delle modalità di ricorso). Equitalia aveva eccepito il difetto di giurisdizione tributaria per i crediti previdenziali e sostenuto che, per i crediti tributari, estratti di ruolo e relate di notifica fossero sufficienti a provare la notificazione, senza produrre le cartelle. La CTP di Mantova accolse il ricorso il 27 giugno 2013, con sentenza depositata il 10 luglio 2013; la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respinse l’appello di Equitalia ritenendo non provata la notifica perché le cartelle non erano state prodotte. Equitalia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sulla giurisdizione, per non avere la CTR distinto i crediti tributari da quelli previdenziali; violazione delle norme sull’onere e sui mezzi di prova, perché estratti di ruolo e relate erano sufficienti a dimostrare la notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Ha chiarito che il giudice tributario conosce soltanto dei crediti tributari, mentre per quelli previdenziali la giurisdizione spetta al giudice ordinario: la CTR avrebbe dovuto esaminare gli estratti di ruolo, dai quali risultavano la natura del credito e l’ente impositore. Quanto alla prova della notifica, non è necessaria la produzione della cartella: la prova può risultare dalla documentazione idonea, inclusi estratto di ruolo e relata o avviso di ricevimento, secondo le modalità applicabili. Il giudice di rinvio dovrà individuare le intimazioni relative a cartelle per debiti tributari, svolgere un nuovo esame anche delle questioni rimaste assorbite e provvedere sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. L’accoglimento è integrale sul ricorso di Equitalia, ma non decide definitivamente la validità delle intimazioni tributarie, che resta da riesaminare.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La giurisdizione del giudice tributario è limitata ai soli crediti di natura tributaria, ad esclusione di quelli di natura previdenziale, che fondano la giurisdizione del giudice ordinario.

    La giurisdizione si individua in base alla natura del credito: le controversie sui crediti tributari spettano al giudice tributario; quelle sui crediti previdenziali al giudice ordinario.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata nel motivo sulla giurisdizione e sull’impugnazione degli atti della riscossione; la decisione non ne offre una distinta interpretazione, ma risolve la questione applicando la ripartizione di giurisdizione in base alla natura tributaria o previdenziale del credito.

  • Art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo all’onere della prova. La Corte accoglie la censura sulla base del principio che la notifica non richiede necessariamente la produzione della cartella, potendo essere provata mediante la documentazione idonea indicata in motivazione.

  • Art. 2714 c.c.

    È richiamato da Equitalia a sostegno dell’idoneità probatoria della documentazione prodotta. La Corte accoglie il motivo sulla sufficienza della documentazione di notifica senza richiedere la produzione della cartella, ma non formula una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 2718 c.c.

    È richiamato da Equitalia a sostegno dell’idoneità probatoria degli estratti di ruolo. La Corte accoglie il motivo relativo alla prova della notifica e riconosce che l’estratto di ruolo può equivalere alla matrice della cartella, senza offrire un’interpretazione autonoma dell’articolo.

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, e comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

    La prova del perfezionamento e della data della notifica può essere fornita con l’avviso di ricevimento, senza produrre la cartella. Una volta pervenuto l’atto all’indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza, che il contribuente può superare dimostrando l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La motivazione richiama inoltre il comma 4 per affermare che, ai fini probatori, possono bastare la matrice o una copia della cartella con la relazione di notifica e che l’estratto di ruolo è equipollente alla matrice.

  • Art. 1335 c.c.

    La cartella di pagamento, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

    La ricezione dell’atto presso l’indirizzo del destinatario fa presumere che questi ne abbia avuto conoscenza; spetta al contribuente provare che, senza propria colpa, non poteva prenderne cognizione.

Massime di principio

  • Quando le intimazioni riguardano crediti di natura diversa, la giurisdizione va verificata per ciascun credito: quella tributaria non si estende ai crediti previdenziali, che appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Per stabilire la natura del credito e individuare il giudice competente, il giudice deve esaminare gli estratti di ruolo e gli altri dati identificativi disponibili; non può concludere che la giurisdizione sia indeterminabile senza valutare la documentazione prodotta.
  • La prova della notifica di una cartella non richiede necessariamente che l’agente della riscossione produca in giudizio la cartella stessa. Possono essere sufficienti, secondo le modalità di notifica, l’avviso di ricevimento o la documentazione di notifica e l’estratto di ruolo, equipollente alla matrice.
  • Se l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza; per contestarla, il contribuente deve dimostrare che, senza propria colpa, si trovava nell’impossibilità di prenderne cognizione.
  • La cassazione con rinvio non accerta definitivamente la regolarità delle intimazioni: il giudice di rinvio deve individuare gli atti tributari, applicare i criteri probatori indicati e decidere le questioni rimaste assorbite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.