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Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 2517 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. THL032100430 per l’anno d’imposta 2006, relativo a IRES, IRAP e altri tributi, con cui l’Agenzia recuperava una sopravvenienza attiva di € 3.137.532,76 per l’asserita insussistenza di passività originate da costi contabilizzati in esercizi precedenti. La CTP di Parma aveva accolto il ricorso della società per carenza di motivazione e annullato integralmente l’atto; la CTR Emilia-Romagna aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La Curatela ha proposto tre motivi: violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle regole di competenza e imputazione temporale della sopravvenienza, sostenendo che mancassero elementi per attribuirne la certezza al 2006; illegittima condanna della società alle spese, che sarebbero state poste a carico del Fallimento per l’azione avviata dalla società in bonis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: per gli accertamenti IRES e IRAP svolti “a tavolino”, in base alla normativa nazionale, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Il secondo è infondato: la CTR ha correttamente ritenuto imponibile la sopravvenienza nell’esercizio in cui essa è emersa e ne sono stati accertati i presupposti; la mancata annotazione in bilancio non può lasciare al contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui rendere possibile il recupero fiscale. Nel caso concreto, l’Ufficio ha individuato nel controllo relativo al 2006 l’insussistenza dei debiti, riferiti a costi non documentati e/o inesistenti; la Corte ha quindi escluso la dedotta violazione dell’art. 109 TUIR. Il terzo motivo è inammissibile: la censura sulle spese è scrutinabile in cassazione solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, circostanza non ravvisata. La Curatela è stata condannata a rifondere all’Agenzia € 10.000, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino".

    Per gli accertamenti IRES/IRPEG e IRAP effettuati senza accesso presso i locali del contribuente e fondati su indagini “a tavolino”, la norma non impone, secondo la decisione, un contraddittorio endoprocedimentale generale.

  • Art. 109, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte esclude la violazione dell’art. 109: la sopravvenienza è imputabile all’esercizio in cui emerge e se ne accertano i presupposti. La mancata rilevazione contabile non consente al contribuente di determinare unilateralmente il periodo d’imposta in cui la posta può essere recuperata a tassazione.

  • Art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), già art. 55

    In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell' art. 55 , comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 , si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

    La sopravvenienza attiva deriva dal venir meno di una passività precedentemente contabilizzata ed è imponibile nel periodo in cui la posta attiva emerge e acquista certezza. La registrazione in bilancio non può però essere rimessa alla sola scelta del contribuente: è rilevante anche il momento in cui, nel corso dei controlli, la componente si palesa e ne vengono accertati i presupposti.

  • Art. 15, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La decisione richiama il principio di soccombenza nella regolazione delle spese. Il motivo della Curatela è comunque inammissibile perché il sindacato di cassazione sulla statuizione delle spese è consentito, secondo la Corte, solo quando queste siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • Art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali; la Corte ha esaminato i motivi proposti secondo tale disciplina e li ha rigettati o dichiarati inammissibili.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

    Poiché il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, nei casi in cui il pagamento sia dovuto.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti fiscali IRES/IRAP svolti “a tavolino”, senza accesso nei locali del contribuente, non opera un obbligo generale di contraddittorio preventivo sulla sola base dell’art. 12 dello Statuto del contribuente. La decisione distingue tali tributi dall’IVA, per la quale possono rilevare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e la prova di resistenza.
  • Una passività iscritta in esercizi precedenti, se risulta successivamente insussistente, può generare una sopravvenienza attiva imponibile. Il riferimento temporale è il periodo in cui la posta emerge e i relativi presupposti diventano accertabili, non necessariamente quello in cui il contribuente decide di registrarla.
  • La mancata annotazione in bilancio della sopravvenienza non consente al contribuente di rinviare a propria discrezione la tassazione a un esercizio più favorevole. In concreto, occorre verificare quando siano emersi e siano stati accertati gli elementi che dimostrano l’inesistenza della passività.
  • In cassazione, una contestazione sulla condanna alle spese non è sufficiente se mira soltanto a ridiscutere la valutazione di merito: secondo la decisione, il sindacato è ammesso quando le spese siano state addossate alla parte totalmente vittoriosa.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese e può determinare, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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