Sentenza del 26/01/2024 n. 2518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ASL versò con un giorno di ritardo le ritenute IRAP e IRPEF relative a marzo 2009 e pagò 144.795,80 euro a titolo di sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso. Dopo la modifica normativa del 2011, che escludeva le sanzioni per determinati ritardi nei versamenti degli enti pubblici relativi ai periodi d’imposta 2008-2010, l’ASL chiese il rimborso della somma. Formatasi una decisione tacita di diniego, ricorse alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che accolse la domanda; la Commissione tributaria regionale del Piemonte respinse poi l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia contestò, con il primo motivo, che le somme versate volontariamente con ravvedimento operoso fossero rimborsabili e, con il secondo, l’applicazione retroattiva della modifica normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il pagamento effettuato mediante ravvedimento operoso, quale scelta negoziale di regolarizzazione e definizione della posizione, non è ripetibile se non in presenza di errori formali e riconoscibili; inoltre, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 esclude la ripetizione delle sanzioni già pagate quando una legge successiva rende non punibile il fatto. La disciplina introdotta nel 2011 riguarda le ipotesi in cui le sanzioni non siano ancora state irrogate e non riapre automaticamente rapporti già definiti con il ravvedimento. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha respinto la domanda originaria di rimborso dell’ASL. Ha condannato l’ASL alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro oltre spese prenotate a debito, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Ora, di tale opzione - definita "ravvedimento operoso" con riguardo al meccanismo di annullamento del contributo causale nell'illecito omissivo che essa attua - questa Corte ha ritenuto anche in tempi recenti il carattere negoziale (v. ad es. Cass. n. 6108/2016), affermando, conseguentemente, che il contribuente può ottenere il rimborso delle somme versate solo in presenza di errori formali e riconoscibili.
Il ravvedimento operoso è una scelta negoziale con cui il contribuente regolarizza la violazione e beneficia della sanzione ridotta. Le somme versate non sono normalmente rimborsabili, salvo che il pagamento sia affetto da errori formali e riconoscibili.
Art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Pertanto, anche ove si volesse ritenere che lo jus superveniens possa assumere efficacia sui pagamenti effettuati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, consentendone il rimborso, ciò non varrebbe, in ogni caso, per il pagamento delle sanzioni.
La legge posteriore che rende non punibile un fatto non consente la restituzione delle sanzioni già pagate; se la sanzione è stata irrogata definitivamente, si estingue soltanto l’eventuale debito residuo. La regola impedisce il rimborso delle sanzioni già versate anche nel caso considerato.
Art. 7, comma 2, lettera bb), n. 2, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. n. 106/2011
Si tratta, all'evidenza, di una disciplina riferita alle ipotesi nelle quali non sia stata ancora disposta alcuna irrogazione di sanzioni in conseguenza della violazione tributaria che presenti le connotazioni temporali individuate dalla norma; essa, pertanto, non può estendersi automaticamente ai casi in cui il rapporto sia stato esaurito per effetto del ravvedimento operoso, in modo da legittimare il contribuente ad accedere al rimborso, in deroga ai principi precedentemente evidenziati.
L’esclusione delle sanzioni per i versamenti tardivi, purché eseguiti entro il secondo mese successivo alla scadenza e relativi ai periodi d’imposta 2008-2010, opera quando la sanzione non sia ancora stata irrogata. Non comporta automaticamente la riapertura di una posizione già definita tramite ravvedimento operoso né dà diritto alla restituzione delle sanzioni pagate.
Massime di principio
- Il contribuente che regolarizza spontaneamente una violazione tramite ravvedimento operoso, paga la sanzione ridotta e definisce la propria posizione non può normalmente chiedere in seguito il rimborso delle somme versate; fanno eccezione gli errori formali e riconoscibili.
- Una norma successiva che esclude o riduce le sanzioni può applicarsi alle posizioni ancora aperte secondo i suoi presupposti, ma non determina automaticamente il rimborso delle sanzioni già pagate né riapre rapporti definiti mediante ravvedimento.
- Per valutare un’istanza di rimborso occorre distinguere tra sanzioni non ancora irrogate e somme già pagate: la disciplina sopravvenuta considerata dalla Corte escludeva le prime, ma non autorizzava la ripetizione delle seconde.
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