Sentenza del 26/01/2024 n. 2547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società avevano impugnato gli avvisi di accertamento IVA relativi al 2007, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza. L’Agenzia aveva qualificato come commissione, anziché lavorazione per conto terzi, i rapporti tra GTM, che acquistava e commercializzava la materia prima e i prodotti, e Linar, che confezionava i capi; ne aveva fatto derivare l’obbligo di fatturare le cessioni di materia prima da GTM a Linar e quelle dei prodotti finiti da Linar a GTM. La CTP di Campobasso aveva dichiarato inammissibili i ricorsi perché notificati tramite operatore postale privato; la CTR del Molise aveva confermato, ritenendo la notificazione inesistente e non sanabile. In cassazione le società hanno sostenuto, con i primi tre motivi, che la notificazione effettuata nel 2013 era nulla ma non inesistente, che i ricorsi erano stati ricevuti dall’Agenzia entro il termine di 60 giorni e che la costituzione dell’ufficio ne aveva sanato il vizio. Con il quarto motivo hanno inoltre lamentato la mancata rimessione in termini per l’incertezza normativa.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto. Gli avvisi erano stati notificati il 30 novembre 2012 e i ricorsi erano pervenuti all’Agenzia delle entrate il 28 gennaio 2013, al 59° giorno: la notificazione era quindi tempestiva. La notificazione tramite operatore postale privato, nel periodo considerato, era nulla e non inesistente; la rituale costituzione dell’ufficio ne aveva sanato la nullità. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, perché decida la controversia nel merito e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque decisa la fondatezza sostanziale della pretesa IVA.
Norme richiamate
Art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel caso di specie risulta incontestato che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati alle società il 30 novembre 2012, mentre i ricorsi avverso i medesimi furono ricevuti dall'Agenzia delle entrate il 28 gennaio 2013, dunque al 59 giorno. Essi dunque furono tempestivi, mentre la loro nullità è stata sanata dalla rituale costituzione in giudizio dell'ufficio.
La notificazione del ricorso tributario tramite operatore postale privato non rende di per sé tardivo il ricorso se questo è pervenuto all’amministrazione entro il termine d’impugnazione; quando l’ufficio si costituisce, la nullità della notificazione è sanata.
Art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58
Si è dunque affermato che la notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore postale privato, anche in epoca anteriore all'abrogazione dell' art. 4 del D. Lgs. 261 del 1999 (come novellato dal D. Lgs. 58/2011 ), ad opera della l. n. 124 del 2017 - che ancora riservava all'operatore postale universale (Poste Italiane) la notifica degli atti giudiziari - è nulla e non inesistente, così che il conseguimento dello scopo sana il vizio.
Per il regime anteriore alla liberalizzazione del 2017, la notificazione di un atto giudiziario tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente; la nullità è sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo.
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1
Si è dunque affermato che la notificazione dell'atto giudiziario eseguita dall'operatore postale privato, anche in epoca anteriore all'abrogazione dell' art. 4 del D. Lgs. 261 del 1999 (come novellato dal D. Lgs. 58/2011 ), ad opera della l. n. 124 del 2017 - che ancora riservava all'operatore postale universale (Poste Italiane) la notifica degli atti giudiziari - è nulla e non inesistente, così che il conseguimento dello scopo sana il vizio.
La legge ha abrogato la riserva in favore dell’operatore postale universale; per le notificazioni anteriori alla sua entrata in vigore, la validità va valutata secondo il regime precedente, fermo il principio della nullità sanabile.
La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Il raggiungimento dello scopo sana la nullità, ma non attribuisce retroattivamente certezza legale alla data in cui un operatore privato non abilitato ha ricevuto l’atto. Perciò, se l’atto perviene all’amministrazione oltre il termine, la sola consegna tempestiva all’operatore non prova la tempestività; la sanatoria è invece rilevante quando l’amministrazione lo riceve entro il termine.
Massime di principio
- Nel periodo anteriore alla liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, la notifica di un atto giudiziario tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente; se il destinatario si costituisce, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- Per verificare la tempestività del ricorso notificato tramite operatore privato non abilitato, conta che l’atto sia ricevuto dall’amministrazione entro il termine d’impugnazione: la data di consegna all’operatore non è assistita da certezza legale.
- La costituzione dell’amministrazione può sanare il vizio della notificazione, ma non supplisce alla prova della tempestività quando l’atto sia pervenuto oltre il termine legale.
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