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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27939/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, con recupero di un maggior reddito d'impresa per l'anno 2008, fondato su PVC della Guardia di Finanza e su rilievi relativi a costi non documentati e ricavi non dichiarati. In applicazione della presunzione di distribuzione occulta degli utili extracontabili ai soci, l'Ufficio ha poi notificato alla socia unica un separato avviso per redditi di capitale omessi. La contribuente ha impugnato tale atto, sostenendo che l'avviso rivolto al socio fosse motivato per relationem rispetto all'avviso societario, ma che quest'ultimo non fosse stato allegato al primo; ha inoltre dedotto che la CTR avesse omesso di considerare tale circostanza e che avesse illegittimamente fondato la decisione su un PVC diverso da quello posto a base dell'accertamento societario e non prodotto in giudizio. In cassazione ha articolato tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto al socio, e violazione delle norme processuali sul divieto di motivazione successiva e sui limiti di deduzione e prova nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., applicabile al caso. Nel merito, ha affermato che, in presenza di società a ristretta base partecipativa o unipersonale, l'avviso notificato al socio può essere validamente motivato per relationem rispetto all'avviso emesso nei confronti della società, anche se quest'ultimo sia stato notificato solo alla società e non allegato al successivo atto verso il socio, perché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale ex art. 2476 c.c. e, secondo la giurisprudenza richiamata, ciò soddisfa l'obbligo motivazionale degli atti impositivi. Ha quindi confermato la correttezza della CTR nel ritenere sufficiente la motivazione dell'accertamento al socio, fondata sulla natura dei rilievi, sull'entità del maggior reddito e sulla ristretta base sociale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme, quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, è precluso in cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è soddisfatto anche mediante motivazione per relationem, nei casi considerati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 7, comma primo, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'atto tributario può ritenersi sufficiente se rinvia all'avviso presupposto e consente al contribuente di conoscere la pretesa e i suoi presupposti.

  • art. 2261 c.c.

    Per le società di persone, il socio ha potere di consultare la documentazione sociale; tale potere è richiamato come fondamento della sufficienza della motivazione per relationem.

  • art. 1176 c.c.

    Il riferimento è agli oneri di diligenza del socio nel prendere visione della documentazione sociale, a sostegno della conoscibilità dell'atto presupposto.

  • art. 2476 c.c.

    Per le società a responsabilità limitata, il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale; ciò rende sufficiente la motivazione per relationem dell'accertamento notificato al socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 183 e 184 c.p.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul divieto di motivazione successiva, ma la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 24 e 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'uso in giudizio di un PVC diverso da quello posto a base dell'accertamento, ma la censura è respinta.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario riferito a società a ristretta base partecipativa, l'avviso notificato al socio può essere validamente motivato per relationem all'avviso emesso nei confronti della società, anche se quest'ultimo non sia allegato al primo, purché la motivazione consenta di identificare i rilievi fondamentali e l'atto presupposto sia conoscibile dal socio mediante il potere di consultazione della documentazione sociale.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili legittima l'emissione di accertamenti consequenziali nei confronti dei soci, purché l'atto individuale richiami l'accertamento societario e ne renda percepibile la pretesa fiscale.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado con la medesima ricostruzione dei fatti, opera il regime della doppia conforme e non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La sufficienza della motivazione per relationem negli atti impositivi va valutata in funzione della concreta possibilità del contribuente di conoscere l'atto presupposto e i relativi documenti giustificativi, non essendo necessaria la reiterazione integrale dei contenuti dell'accertamento originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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