Cassazione Civile, Ordinanza n. 32108/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2004 emesso a carico di un contribuente, in relazione a una complessa operazione immobiliare ricostruita dall'Ufficio come elusiva e fondata sull'interposizione fittizia di una società veicolo. Secondo l'Amministrazione, la plusvalenza derivante dalla rivendita di un immobile sarebbe stata conseguita in realtà dai soci effettivi, tramite una società interposta con rilevanti perdite fiscali, così da evitare l'imposizione compensando l'utile con pregresse perdite. Il contribuente ha impugnato l'accertamento e, in cassazione, ha proposto sette motivi: (1) violazione delle norme sulle plusvalenze, sostenendo che nel 2004 non si fosse realizzata alcuna plusvalenza perché andavano considerati anche 300.000 euro versati in precedenza alla precedente proprietaria, oltre alla caparra di 250.000 euro; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito da tale ulteriore versamento; (3) omessa pronuncia su detta deduzione; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe aderito acriticamente alla tesi erariale senza affrontare le difese; (5) violazione del principio di immutabilità della contestazione e delle norme sul processo tributario, assumendo che l'avviso fosse fondato su interposizione fittizia ma che la sentenza avesse parlato di condotta elusiva/abusiva; (6) nullità per mancato contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; (7) violazione delle norme sull'interposizione fittizia e dei principi sull'abuso del diritto, negando sia l'esistenza di un'interposizione fittizia sia i presupposti dell'elusione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo, quarto e settimo motivo e inammissibili il quinto e il sesto. In particolare, ha escluso la motivazione apparente della sentenza di appello, rilevando che la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto le difese del contribuente. Ha inoltre affermato che non ricorreva l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva comunque valutato le risultanze probatorie e confermato l'esistenza della plusvalenza. Quanto ai motivi sull'interposizione fittizia e sull'abuso del diritto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale e non richiede necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente l'uso improprio di uno strumento giuridico per eludere il fisco. La CTR, secondo la Cassazione, non aveva introdotto una questione nuova d'ufficio e aveva semplicemente qualificato i fatti già accertati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la tassabilità della plusvalenza; la Corte non accoglie la censura e valorizza l'accertamento di merito sull'esistenza del reddito imponibile
invocato come norma sulle plusvalenze, senza accoglimento della censura
invocato dal ricorrente nel primo motivo, senza esito favorevole
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le doglianze di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi relativi a omessa pronuncia, motivazione apparente e nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR si è pronunciata compiutamente sulla domanda
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte esclude la nullità
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per la censura sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
invocato a sostegno dell'obbligo di motivazione
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'immutabilità della contestazione
art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'immutabilità della contestazione in appello
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
la Corte afferma che la norma antielusiva si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale e non presuppone necessariamente fraudolenza, ma un uso improprio o deviante di strumenti legittimi
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione elusiva della vicenda
la Corte esclude la violazione del contraddittorio, ritenendo che la CTR non abbia deciso su questione nuova rilevata d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non integra il vizio la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la sentenza abbia comunque preso posizione sulla domanda o sull'eccezione, anche respingendola in modo sintetico.
- In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale e può operare anche senza un comportamento fraudolento, essendo sufficiente l'uso improprio di strumenti giuridici per conseguire un indebito vantaggio fiscale.
- Quando il giudice di merito qualifica i fatti già dedotti dalle parti senza introdurre una questione nuova, non si viola il principio del contraddittorio preventivo di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c.
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