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Sentenza

Sentenza del 17/06/2025 n. 16248 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IRES relativi agli anni 2013 e 2014, emessi per il mancato assoggettamento a ritenuta degli interessi corrisposti dalla B. Spa a una holding olandese del gruppo. La società sosteneva che la holding fosse il beneficiario effettivo degli interessi e che non vi fosse interposizione; in subordine, invocava l'esenzione qualora il beneficiario finale fosse un soggetto UE (look-through approach). Contestava inoltre il mancato riconoscimento del giudicato esterno relativo al 2009 e l'applicazione delle sanzioni, deducendo carenza di prova della colpevolezza, assorbimento rispetto a sanzioni di altre annualità e sproporzione. CTP di Milano e CTR della Lombardia avevano respinto i ricorsi e l'appello della società.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo: la decisione relativa al 2009 non vincolava il giudizio, anche perché non esponeva una specifica ratio decidendi sul beneficiario effettivo e il giudicato non era estensibile automaticamente a un diverso periodo d'imposta; inoltre, il dedotto giudicato relativo al 2015 non era stato prodotto in copia integrale con attestazione del passaggio in giudicato. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente valutato se la holding olandese disponesse effettivamente degli interessi, quale fosse il destinatario sostanziale dei flussi e se ricorressero i requisiti per l'esenzione secondo il look-through approach. Ha accolto anche il quarto motivo: la CTR aveva omesso di esaminare le censure sulle sanzioni, comprese colpevolezza, assorbimento e proporzionalità; il giudice di rinvio dovrà valutare anche l'eventuale incidenza dello ius superveniens (D.Lgs. n. 158/2015 e D.Lgs. n. 87/2024). La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza dell'esenzione né l'applicabilità delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c. e art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992

    l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.

    Il giudicato esterno non impone a un altro giudice di seguire l'interpretazione giuridica resa in una diversa controversia. Nel caso concreto, inoltre, la decisione invocata per il 2009 non forniva una motivazione specifica e non accertava espressamente il dominion sugli interessi; la diversità delle annualità imponeva un esame autonomo.

  • Art. 26, comma 5, e art. 26-quater, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973; Direttiva 2003/49/CE (direttiva IRD)

    Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.

    L'esenzione dalla ritenuta sui pagamenti transfrontalieri di interessi presuppone che il percettore sia beneficiario effettivo, e non un semplice intermediario. La verifica deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione e sulla concreta disponibilità degli interessi, non soltanto sulla struttura formale o sulla dimensione organizzativa della società percettrice.

  • Direttiva 2003/49/CE, art. 1, paragrafi 1 e 4 (approccio look-through)

    la sola circostanza che la società percettrice degli interessi in uno Stato membro non ne sia il "beneficiario effettivo" non esclude necessariamente l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49. È, infatti, concepibile che gli interessi medesimi siano esentati a tal titolo, nello Stato della fonte, nel caso in cui la società percettrice ne trasferisca l'importo ad un beneficiario effettivo stabilito nell'Unione che risponda peraltro a tutti requisiti indicati dalla direttiva 2003/49 ai fini del beneficio dell'esenzione.

    Anche se la società che riceve formalmente gli interessi è una conduit, l'esenzione può spettare se il beneficiario effettivo è un soggetto stabilito nell'UE che soddisfa tutti i requisiti della direttiva. Il giudice deve verificare sia l'identità del beneficiario sostanziale sia la sua effettiva idoneità a fruire del regime; il look-through non estende l'esenzione a soggetti privi dei requisiti.

  • Art. 2697 c.c.

    compete alla società contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697, cod. civ.), dimostrare di essere il "beneficiario effettivo", sul piano sostanziale e non meramente formale; invece, in caso di superamento del primo step di verifica, in ossequio alla regola generale sull'onere della prova, all'Amministrazione spetterà dimostrare l'eventuale abuso del diritto e la sussistenza di una costruzione artificiosa.

    Spetta alla contribuente provare che il percettore è il beneficiario effettivo in senso sostanziale. Una volta superata tale verifica iniziale, spetta all'Amministrazione provare l'abuso del diritto o l'artificiosità della costruzione.

  • Artt. 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997; art. 10-ter della legge n. 212/2000

    Anche il quarto motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto, dovendo il giudice del rinvio anche esaminare se la disciplina delle sanzioni non risulti modificata, nel caso di specie, dallo ius superveniens (D.Lgs. n. 158 del 2015, D.Lgs. n. 87 del 2024).

    Il giudice deve esaminare le specifiche contestazioni sulle sanzioni e verificare la disciplina applicabile, inclusi gli eventuali interventi normativi sopravvenuti. La Cassazione non ha stabilito se le sanzioni siano dovute, assorbite o sproporzionate: ha disposto che la questione sia decisa nel rinvio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni ritualmente sottoposte al suo esame. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva chiarito se e perché fosse escluso il look-through approach invocato dalla contribuente.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza sono state esaminate nei limiti dei motivi proposti: il primo motivo, relativo al giudicato esterno, è stato respinto; il secondo, il terzo e il quarto sono stati accolti.

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è indicata quale base processuale del ricorso per cassazione in materia tributaria; la decisione ha cassato la sentenza d'appello e rinviato il giudizio al giudice tributario di secondo grado.

Massime di principio

  • La decisione resa per una diversa annualità tributaria non vincola automaticamente il giudice: i periodi d'imposta sono autonomi e gli accertamenti fattuali, specialmente sulla disponibilità dei flussi finanziari, possono variare. Il giudicato esterno deve inoltre essere prodotto e deve contenere una ratio decidendi identificabile.
  • Per applicare l'esenzione sui pagamenti transfrontalieri di interessi non basta che una società UE sia il percettore formale: occorre accertare se sia il beneficiario effettivo, cioè se riceva gli interessi come destinatario finale e possa disporne liberamente.
  • La verifica del beneficiario effettivo deve essere concreta e riferita alla specifica operazione e annualità. Una struttura societaria snella o una limitata attività organizzativa, da sole, non esauriscono l'indagine; sono rilevanti l'attività economica effettiva, il controllo e la libera disponibilità dei flussi, nonché le finalità dell'operazione.
  • Se il percettore formale è un intermediario, il giudice deve identificare il possibile beneficiario effettivo e verificare se questi sia stabilito nell'UE e soddisfi tutti i requisiti della direttiva. La mera interposizione non esclude automaticamente l'esenzione, ma il look-through non sana la mancanza dei requisiti del beneficiario finale.
  • La contribuente deve provare la propria qualità sostanziale di beneficiario effettivo; una volta fornita tale prova iniziale, compete all'Amministrazione dimostrare l'eventuale abuso del diritto o la costruzione artificiosa.
  • Le sanzioni tributarie richiedono una decisione specifica sulle contestazioni di colpevolezza, assorbimento e proporzionalità e sulla disciplina sopravvenuta applicabile. Se il giudice d'appello omette di esaminarle, la sentenza può essere cassata con rinvio senza che la Cassazione decida direttamente se le sanzioni siano dovute.

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