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Sentenza

Sentenza del 18/06/2025 n. 16459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni d’imposta 2011 e 2012, l’omessa applicazione delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti dalla B. Spa a una holding olandese del gruppo. Secondo l’Ufficio, la holding era un soggetto interposto e non il beneficiario effettivo degli interessi, che sarebbero stati riversati agli istituti bancari finanziatori; pertanto, non spettava l’esenzione prevista per i pagamenti intracomunitari. In Cassazione l’Agenzia ha contestato: 1) la motivazione apparente della sentenza della CTR sulla qualità di beneficiario effettivo della holding; 2) la violazione delle norme sull’esenzione e sull’onere della prova, che spettava alla contribuente; 3) l’erronea attribuzione di valore decisivo all’attestazione dell’autorità fiscale olandese. La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso e invocato giudicati esterni relativi ad altri periodi d’imposta.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della società: i motivi dell’Agenzia ponevano questioni di diritto e il giudicato relativo al 2009 non era stato tempestivamente introdotto e, comunque, non spiegava le ragioni della decisione né accertava il concreto dominio della holding sui flussi; il dedotto giudicato relativo al 2015 non era stato documentato con copia integrale e attestazione del passaggio in giudicato. Ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia. La CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla sostanza economica dell’operazione e sulla capacità della holding di disporre liberamente degli interessi; la presenza di ragioni economiche nell’operazione non esclude di per sé una finalità evasiva, né l’attestazione fiscale olandese vincola l’Amministrazione italiana o il giudice nell’accertamento sostanziale. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza d’appello, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi disposto dalla CTP, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definitivamente accertata la debenza delle ritenute: il giudice di rinvio dovrà svolgere l’accertamento richiesto.

Norme richiamate

  • Art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex art. 26-quater, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo".

    L’esenzione sugli interessi transfrontalieri presuppone che il percettore sia il beneficiario effettivo in senso sostanziale. La contribuente che invoca il regime agevolato deve provare tale qualità; non basta risultare percettore formale.

  • Art. 26, commi 5 e 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La già argomentata verifica necessariamente sostanziale della qualità di "beneficiario effettivo" non può coincidere con la mera presa d'atto dell'attribuzione formale di tale titolo.

    La verifica richiesta per l’applicazione del regime fiscale non si esaurisce nella documentazione formale o nell’indicazione del percettore: occorre accertare chi beneficia realmente degli interessi e chi può disporne.

  • Direttiva 2003/49/CE (direttiva IRD), art. 1, paragrafi 4 e 11

    Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.

    Il requisito unionale del beneficiario effettivo esclude l’intermediario che riceve gli interessi per conto altrui. La qualifica va verificata concretamente, anche quando il percettore appartiene allo stesso gruppo, e non è dimostrata in modo vincolante da una dichiarazione dell’autorità fiscale dello Stato di residenza.

  • Art. 2697 del codice civile

    Compete alla società contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697, cod. civ.), dimostrare di essere il "beneficiario effettivo", sul piano sostanziale e non meramente formale.

    L’onere di dimostrare i fatti che fondano il diritto all’esenzione grava sulla contribuente, che è nella posizione più favorevole per documentare la gestione e la destinazione dei flussi finanziari.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile; artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; art. 111, sesto comma, della Costituzione

    Sono le disposizioni invocate per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente affrontato questioni centrali, tra cui il dominio della holding sugli interessi e i rischi concretamente assunti.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie e unionali; i relativi motivi sono stati accolti.

Massime di principio

  • Per applicare l’esenzione sugli interessi transfrontalieri, non basta che una società del gruppo li riceva formalmente: deve risultare che ne sia la beneficiaria finale e possa disporne liberamente, senza essere tenuta a riversarli a un terzo.
  • La verifica deve riguardare la concreta sostanza economica dell’operazione. Sono rilevanti, tra gli altri, l’attività effettiva della società, il potere di gestione dei flussi, i rischi assunti, la possibilità di decidere la destinazione degli interessi, l’entità del margine e i tempi dei successivi trasferimenti.
  • La contribuente che chiede l’esenzione deve provare la propria qualità di beneficiario effettivo. Se supera tale verifica preliminare, spetta all’Amministrazione provare l’eventuale abuso del diritto e la costruzione artificiosa.
  • Una valida ragione commerciale, come la ristrutturazione del debito o il risparmio sui finanziamenti, non esclude automaticamente una finalità evasiva: le finalità economiche e fiscali possono coesistere e vanno valutate sui fatti.
  • Un’attestazione dell’autorità fiscale estera può documentare elementi rilevanti, ma non vincola l’Amministrazione italiana né il giudice sull’effettiva titolarità economica degli interessi.
  • Il giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta non risolve automaticamente la controversia: occorre considerare l’autonomia dei periodi e verificare che la decisione precedente abbia una motivazione idonea e che sia stata ritualmente introdotta e documentata.

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