Sentenza del 18/06/2025 n. 16476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento riguardava l’IRES 2012 e contestava due rilievi: l’omessa tassazione per trasparenza, ai sensi dell’art. 167 TUIR, dei redditi della controllata estera Draka Cableteq Asia Pacific Holding PTE Ltd, per un maggiore imponibile superiore a 13 milioni di euro; e l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per oltre un milione di euro, in materia di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR. La CTP di Milano aveva annullato il secondo rilievo perché riferito a riaddebiti tra società residenti in Italia. L’Ufficio aveva impugnato tale decisione; la contribuente, con appello incidentale, aveva contestato anche il rilievo CFC. La CTR Lombardia aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società italiana destinataria delle prestazioni fosse una mera intermediaria e che i costi fossero poi riaddebitati alle consociate estere. In Cassazione la contribuente ha contestato: l’applicazione del transfer pricing a operazioni domestiche; l’omessa pronuncia sull’eccezione di doppia imposizione; e l’omessa pronuncia sulle quattro doglianze dell’appello incidentale relative al rilievo CFC.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il primo. Il primo è inammissibile perché attacca l’affermazione, resa ad abundantiam, sull’applicabilità del transfer pricing domestico, senza censurare la distinta ratio della CTR: la configurazione concreta di un’operazione di transfer pricing estero, con la società italiana quale mera intermediaria rispetto alle consociate estere. Il secondo è infondato: la CTR ha implicitamente respinto l’eccezione di doppia imposizione, poiché la decisione di accoglimento dell’appello dell’Ufficio è incompatibile con il suo accoglimento. Il terzo è fondato: la CTR non ha esaminato l’appello incidentale sulle contestazioni del rilievo CFC e non poteva ritenersi che tali doglianze fossero assorbite o implicitamente respinte, trattandosi di rilievi autonomi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni relative al rilievo CFC e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso nel merito la legittimità del rilievo CFC né ha definitivamente stabilito l’esito complessivo dell’accertamento.
Norme richiamate
È evidente, quindi, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice del gravame, non potendo ritenersi che l'accoglimento dell'appello principale possa aver comportato l'assorbimento od il rigetto implicito di quello incidentale (avendo i due gravami ad oggetto due rilievi autonomi e diversi).
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle autonome domande o censure dell’appello incidentale. La decisione sull’appello principale non assorbe né respinge implicitamente questioni relative a un diverso rilievo, se i due gravami hanno oggetti autonomi.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge per la censura relativa al transfer pricing e nullità della sentenza per i dedotti vizi di omessa pronuncia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, il secondo rigettato e il terzo accolto.
Art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
in tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall' art. 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all' art. 5 , comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015 , donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico
La disciplina del transfer pricing internazionale non si applica per analogia alle transazioni tra società entrambe residenti in Italia; un prezzo infragruppo diverso dal valore normale non dimostra, da solo, l’elusività. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva ricondotto l’operazione al transfer pricing estero, considerando la società italiana una mera intermediaria per le consociate estere; la contribuente non aveva censurato specificamente tale ragione.
Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015
in tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall' art. 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all' art. 5 , comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015 , donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico
La norma, qualificata dalla Corte come disposizione di interpretazione autentica, esclude l’applicazione della disciplina del transfer pricing internazionale alle operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia. Non esclude invece che, in base alla concreta struttura dell’operazione, la società residente sia considerata intermediaria di transazioni con soggetti esteri.
Art. 167 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è richiamata come fondamento del rilievo CFC relativo alla mancata imputazione per trasparenza alla contribuente dei redditi della controllata estera. La Cassazione non ne ha esaminato la fondatezza nel merito: ha disposto il rinvio perché il giudice d’appello esamini le doglianze incidentali rimaste senza risposta.
Massime di principio
- Se il giudice d’appello decide un motivo senza esaminare una censura autonoma relativa a un diverso capo dell’accertamento, può configurarsi omessa pronuncia; l’accoglimento dell’appello principale non implica automaticamente l’assorbimento o il rigetto dell’appello incidentale.
- Per denunciare omessa pronuncia in Cassazione occorre individuare con precisione la domanda o eccezione non esaminata e indicare gli atti processuali in cui è stata proposta, così da consentire alla Corte di verificarne ritualità e tempestività.
- Il rigetto implicito ricorre quando la soluzione adottata dal giudice è incompatibile con l’accoglimento della questione non esaminata e presuppone logicamente che essa sia irrilevante o infondata. Non va invece presunto quando la questione riguarda un capo autonomo.
- La disciplina del transfer pricing internazionale non si estende alle operazioni tra società entrambe residenti in Italia; un prezzo diverso dal valore normale, da solo, non prova l’elusività. Va però contestata specificamente ogni distinta ratio secondo cui la società italiana avrebbe agito come intermediaria di operazioni con consociate estere, altrimenti il motivo di ricorso può risultare inammissibile.
- La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non equivale all’annullamento definitivo del rilievo fiscale controverso: il giudice di rinvio deve esaminare le censure rimaste inevase e decidere nuovamente nei limiti indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 1918 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 16421 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 16429 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 16431 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 16432 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 giu 2025Sentenza del 18/06/2025 n. 16449 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →