Sentenza del 18/06/2025 n. 16478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento riguardavano IRES e IRAP 2008 e recuperavano a tassazione costi per oltre 6 milioni di euro sostenuti da PCS per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR. Dopo accordi conciliativi, la controversia proseguiva per i costi relativi ai fornitori Ocean Diving An Marine Service (quasi 3 milioni di euro) e Sonepar International Services (oltre 1 milione di euro). La CTP di Milano accoglieva i ricorsi e liquidava 7.000 euro di spese a carico dell’Ufficio. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia soltanto sulle spese, compensandole, ma nel merito esaminava la posizione di Sonepar e non quella di Ocean. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, omessa pronuncia sulla legittimità del recupero relativo a Ocean; con il secondo, subordinato, violazione dell’art. 110 TUIR e dell’art. 2697 c.c. Le società hanno proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la decadenza dal potere di accertamento e la reiterazione dell’istruttoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la CTR aveva omesso di decidere lo specifico motivo d’appello relativo a Ocean, e le considerazioni sulla correttezza della decisione di primo grado o sulla posizione di Sonepar non potevano valere come rigetto, neppure implicito. Il secondo motivo principale è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate erano state assorbite dalla decisione di merito favorevole alle società e non erano state decise dalla CTR. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla posizione di Ocean e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Resta fermo il giudicato favorevole alle società sulla posizione di Sonepar, non impugnata dall’Agenzia in Cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
E' evidente, quindi, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice del gravame, non potendo ritenersi che lo specifico motivo di gravame proposto dall'Ufficio sia stato rigettato con le affermazioni, rese dalla CTR nell'incipit della motivazione (circa la correttezza della decisione di primo grado), o addirittura che sia stato rigettato implicitamente (stante la diversità dei soggetti fornitori).
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sui singoli motivi sottoposti al suo esame. Una motivazione riferita a un diverso fornitore non decide, neppure implicitamente, la contestazione relativa a Ocean.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La norma è il parametro processuale invocato per denunciare in Cassazione l’omessa pronuncia; nel caso concreto la censura è stata accolta perché la CTR aveva tralasciato una specifica questione d’appello.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 , per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
In seguito alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In appello, ciascun motivo deve ricevere una decisione riconoscibile e riferita alla specifica questione contestata; l’esame della posizione di una parte o di un rapporto commerciale distinto non vale a decidere quella di un altro.
- Un’affermazione generale sulla correttezza della sentenza di primo grado non supplisce all’omessa decisione di una specifica censura quando la motivazione successiva tratta soltanto una questione diversa.
- I motivi d’appello incidentale condizionati, assorbiti perché l’appello principale è stato respinto nel merito, non si intendono decisi e non possono essere impugnati come se fossero stati rigettati. Se, in sede di rinvio, la questione principale viene accolta, il giudice dovrà esaminarli nei limiti in cui riemerga l’interesse della parte.
- La cassazione per omessa pronuncia non decide la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve esaminare la questione tralasciata. Gli altri capi non impugnati e favorevoli alla parte restano fermi secondo quanto stabilito dalla pronuncia.
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