Cassazione Civile, Ordinanza n. 12726/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, a seguito di processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di una società operante nella compravendita di metalli preziosi, contestando maggiori imposte ai fini IRES e IRAP, nonché, per le sanzioni, IVA, in relazione a un'eccedenza di cassa e a cessioni non contabilizzate di oro e argento ricostruite sulla base delle giacenze di magazzino. In particolare, per la sanzione relativa a omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, l'avviso riportava nella parte dispositiva un importo inferiore, mentre nella motivazione compariva un importo maggiore; l'Ufficio aveva poi iscritto a ruolo due terzi delle somme e, successivamente, emesso una nuova cartella per recuperare l'ulteriore differenza, assumendo che il primo ruolo fosse errato per difetto. La società aveva impugnato la cartella; i giudici di merito avevano ritenuto che l'avviso dovesse essere interpretato secondo la sua parte dispositiva e che l'eventuale discrasia non consentisse di estendere il ruolo oltre quanto ivi indicato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: i primi cinque contro la ratio decidendi centrata sull'interpretazione dell'avviso e sul rapporto tra avviso e cartella/ruolo, deducendo motivazione apparente, violazione dei criteri ermeneutici, extrapetizione, errata valutazione della prova dell'errore materiale e omesso esame di fatto decisivo; gli ultimi tre contro la seconda ratio, relativa all'affermato annullamento dell'avviso presupposto, deducendo difetto di motivazione, difetto di prova del giudicato e violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 sul rilievo dei soli vizi propri della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, osservando che l'interpretazione dell'avviso di accertamento compiuta dal giudice di merito era una valutazione di fatto plausibile e non sindacabile in cassazione, e che il ricorso non indicava in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati. In particolare, non è stata accolta la tesi secondo cui la discrasia tra motivazione e dispositivo dovesse essere risolta facendo prevalere il maggior importo indicato in motivazione, poiché la CTR aveva dato rilievo alla parte dispositiva e alla non univocità dell'importo riferito alle sanzioni. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sull'errore materiale come questione non contestata e precluso il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Poiché tali censure esaurivano la questione principale, la Corte ha reputato superfluo l'esame dei motivi successivi relativi alla seconda ratio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma richiamata dall'Ufficio come base della sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
Il ruolo è considerato atto meramente riproduttivo del contenuto dell'accertamento e non può discostarsene.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
Le censure sull'interpretazione dell'atto impositivo devono indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; la semplice diversa lettura dei fatti non è ammissibile.
art. 1362, secondo comma, c.c.
I criteri ermeneutici codicistici possono estendersi all'interpretazione degli atti amministrativi non normativi, compatibilmente con la loro natura.
Canone interpretativo applicabile anche agli atti amministrativi non normativi, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Canone di buona fede utilizzabile nell'interpretazione degli atti amministrativi non normativi.
La CTR non è incorsa in extrapetizione nel qualificare la divergenza come errore materiale.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova dell'errore materiale; la Corte respinge la censura.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni per dimostrare il reale importo della sanzione; censura disattesa.
Richiamato sul tema della valutazione della prova del giudicato; motivo non esaminato nel merito per superfluità.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio contro la cartella sono deducibili i soli vizi propri; la censura sul punto è dichiarata assorbita.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per gli appelli introdotti dopo l'11 settembre 2012, salvo specifica indicazione delle diverse rationes di fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati nei motivi di ricorso; la Corte esclude le violazioni dedotte e dichiara inammissibile il motivo ex n. 5 per doppia conforme.
La condanna per lite temeraria richiede malafede o colpa grave, non ravvisate nella specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alla ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il diritto di agire in giudizio per escludere una lettura automatica della responsabilità aggravata.
Massime di principio
- L'interpretazione di un avviso di accertamento, quale atto amministrativo non normativo, compiuta dal giudice di merito, costituisce un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo se affetto da violazione di specifici canoni ermeneutici o da illogicità manifeste.
- Chi censura l'interpretazione di un atto impositivo deve indicare in modo puntuale quali criteri ermeneutici siano stati violati; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei medesimi elementi fattuali.
- La divergenza tra parte motiva e parte dispositiva di un avviso di accertamento va risolta secondo la complessiva interpretazione dell'atto; la parte che invoca la prevalenza di un dato contenuto sull'altro deve dimostrarne la chiarezza e univocità nel contesto dell'atto.
- Il ruolo è atto meramente riproduttivo dell'accertamento e non può estendersi oltre il contenuto dell'atto presupposto; se si pretende un ulteriore importo, occorre un atto impositivo correttivo o nuovo e non una mera iscrizione a ruolo difforme.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012, salvo l'onere di evidenziare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La qualificazione di un contrasto tra dati dell'atto come errore materiale attiene a una questione di merito e non a un fatto storico non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave e non può discendere automaticamente dalla semplice soccombenza.
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