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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34686/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso del 90% di tributi IRPEG, ILOR e IVA versati prima dell'1 gennaio 2003, invocando il regime agevolativo previsto per il sisma Sicilia dalla l. n. 289/2002, art. 9, comma 17, e poi dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014. Dopo un primo contenzioso culminato in cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva rigettato l'appello ritenendo non provato il rispetto del regime de minimis, perché la società aveva prodotto un'autocertificazione riferita agli anni 2002-2005 anziché al triennio 1990-1992. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il triennio rilevante ai fini del de minimis va individuato in modo mobile con riferimento al momento di concessione dell'aiuto, o comunque alla domanda di rimborso, quindi nel caso concreto 2003-2005, e non 1990-1992; ha inoltre richiamato la disciplina UE sugli aiuti di Stato e il d.m. n. 115/2017. L'Agenzia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova dell'effettivo versamento dei tributi richiesti a rimborso, nonché violazione della disciplina de minimis per l'errata individuazione del massimale applicabile (200.000 euro anziché 100.000 euro).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, correggendo però la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha affermato che il giudice del rinvio aveva errato nel collocare il triennio rilevante agli anni 1990-1992, poiché il periodo de minimis deve essere valutato su base mobile e decorre dal momento in cui l'aiuto si considera concesso; tuttavia ha anche chiarito che la società non poteva utilmente ancorare la verifica al triennio 2003-2005 sulla base della sola data della domanda di rimborso. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è rimasto assorbito. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    richiamato come norma che disciplina il rimborso/beneficio per il sisma Sicilia e va coordinato con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    individua il regime agevolativo originario per gli anni d'imposta interessati dal beneficio fiscale.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati quale base della disciplina europea degli aiuti di Stato da verificare nella compatibilità dell'agevolazione fiscale.

  • Decisione Commissione europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    invocata per la verifica della compatibilità del beneficio con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    la Corte richiama il considerando sul carattere mobile del periodo di tre anni e sul momento in cui l'aiuto si considera concesso; il massimale applicabile è quello previsto ratione temporis dal regolamento.

  • Regolamento UE n. 1407/2013

    citato per ribadire che gli aiuti de minimis si considerano concessi quando sorge il diritto a riceverli e che il periodo di tre anni è mobile.

  • Regolamento UE n. 717/2014

    richiamato in termini analoghi al Reg. UE n. 1407/2013 sul momento di concessione dell'aiuto e sul calcolo del triennio mobile.

  • art. 10, d.m. 31 maggio 2017, n. 115

    richiamato dalla ricorrente; la Corte precisa che la disciplina del Registro nazionale aiuti si applica solo agli aiuti cui i presupposti di fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dunque non al caso di specie.

  • art. 52, l. n. 234/2012

    norma istitutiva del Registro nazionale aiuti di Stato, richiamata nel contesto della disciplina amministrativa successiva.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata pur mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per dedotta omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'asserita violazione dei limiti della domanda e della prova.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale riguardo ai requisiti del ricorso nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che l'onere della prova dell'effettivo versamento delle somme richieste a rimborso gravava sulla contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso principale e incidentale per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato quale vizio denunciato dal ricorso incidentale per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di aiuti fiscali qualificabili come aiuti de minimis, il periodo di tre anni rilevante per verificare il superamento della soglia massima va calcolato su base mobile e decorre dal momento in cui l'aiuto si considera concesso, cioè quando sorge il diritto del beneficiario a riceverlo secondo il regime nazionale applicabile, non dalla data dell'effettiva erogazione.
  • La verifica della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato non può essere ancorata a un triennio individuato in modo statico e avulso dal momento di concessione del beneficio; occorre invece considerare gli aiuti concessi nell'esercizio in questione e nei due esercizi precedenti.
  • Se la decisione di merito è corretta nel dispositivo ma sorretta da una motivazione giuridicamente inesatta, la Corte di cassazione può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., mantenendo fermo l'esito del giudizio.
  • Quando il ricorso principale viene rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e non richiede esame autonomo.
  • La disciplina amministrativa del Registro nazionale degli aiuti di Stato introdotta dal d.m. n. 115/2017 non si applica retroattivamente a rapporti per i quali i presupposti di fruizione dell'aiuto si siano verificati in epoca anteriore ai limiti temporali fissati dal regolamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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