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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34910/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento sottese, deducendo omessa o nulla notifica, inesistenza e prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’impugnazione dell’ente della riscossione, dichiarando alcune cartelle prescritte, altre nulle per notifica a familiari conviventi senza raccomandata informativa, altre regolarmente notificate e altre ancora prive di valore certificatorio per mancanza delle ricevute di notifica. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere nulla la notifica delle cartelle consegnate a conviventi per mancato invio della raccomandata informativa e nell’escludere la validità della notificazione effettuata direttamente o con attestazione del messo notificatore; il contribuente ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione nei termini indicati dal testo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente. La decisione si fonda sul sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo e richiede che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per poter agire direttamente contro ruolo o cartella asseritamente invalida o non notificata. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il contribuente non aveva dimostrato tale interesse ad agire, con conseguente improponibilità/inammissibilità dell’azione originaria. Ha inoltre compensato le spese di merito e di legittimità, escludendo il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ritenuto sufficientemente autosufficiente se contiene la chiara esposizione dei fatti di causa, delle posizioni processuali e degli atti rilevanti.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È la norma invocata nel motivo di ricorso per contestare l’affermazione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il giudice può qualificare giuridicamente in modo diverso fatti e rapporti dedotti, applicando d’ufficio le norme corrette, purché i fatti necessari coincidano con quelli allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    È precluso porre a base della decisione fatti non puntualmente allegati o contestati dalle parti.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di uno specifico pregiudizio dimostrato dal debitore.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Norma di conversione che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai processi pendenti.

  • L. n. 215 del 2021

    Legge di conversione che ha inserito la disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che il ruolo è atto impugnabile, mentre l’estratto di ruolo è solo un elaborato informatico privo di pretesa propria.

  • art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato, insieme all’art. 18, per la riscossione dei crediti contributivi e previdenziali.

  • art. 18 d.lgs. n. 46 del 1999

    Concorre a disciplinare la riscossione dei crediti contributivi e previdenziali mediante ruolo.

  • art. 27 L. n. 689 del 1981

    Richiamato per affermare che anche le sanzioni amministrative pecuniarie sono riscosse secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette.

  • art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato per la disciplina della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    Indicato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio idoneo a fondare l’azione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio che può giustificare l’impugnazione diretta.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di depositare documentazione in cassazione a sostegno dell’interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso delle Amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico privo di autonoma pretesa impositiva, non è di regola autonomamente impugnabile.
  • L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio concreto tra quelli tipizzati dalla legge sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti perché incide sulla condizione dell’azione e, quindi, sulla decisione ancora da adottare.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non contestati dalle parti.
  • In sede di legittimità l’interesse ad agire richiesto dalla normativa sopravvenuta può essere dedotto e documentato anche nel giudizio di cassazione, ma se non è dimostrato l’azione va dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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