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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23666/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IRPEG indicato in dichiarazione per l'anno d'imposta 1989 da una cassa rurale artigiana, credito derivante da ritenute d'acconto subite e da credito d'imposta sui dividendi. La società, dopo aver cambiato denominazione e aver ceduto l'azienda bancaria a un soggetto poi incorporato in Unicredit S.p.A., aveva chiesto il rimborso; formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla dedotta carenza di prova della pretesa restitutoria, questione sollevata con memoria; (2) deduce violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la contribuente non avesse provato il credito e che, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre la documentazione dei versamenti e delle ritenute. La resistente replica con controricorso.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo afferma che non vi è omessa pronuncia, perché il rigetto dell'appello ha comportato implicitamente il rigetto dell'eccezione di carenza probatoria; sul secondo ribadisce che, in materia di ritenute alla fonte e rimborso, la certificazione del sostituto d'imposta è prova tipica ma non esclusiva e la ritenuta può essere provata anche con mezzi equipollenti. Inoltre, richiama il principio di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario, per cui non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione. Il ricorso è quindi respinto e l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su un punto indispensabile; non ricorre quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della questione

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova è richiamato dall'Ufficio per contestare la domanda di rimborso, ma la Corte osserva che la prova della ritenuta può essere fornita anche con mezzi equipollenti e che la mancanza di un determinato documento non determina automaticamente il rigetto

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel regime previgente la certificazione della ritenuta alla fonte era prova tipica; nel quadro successivo la sua assenza non preclude la prova con mezzi equivalenti

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    I rapporti tra ente impositore e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede; non possono essere richiesti documenti già in possesso dell'Ufficio

  • art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio i documenti già in possesso dell'amministrazione rilevanti ai fini della decisione

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Concorre a fondare il dovere dell'amministrazione di acquisire d'ufficio documenti già disponibili presso di essa

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla CTR per escludere che la fattispecie integrasse una cessione di crediti erariali soggetta agli adempimenti previsti da tale norma

  • art. 1 d.m. 30 settembre 1997, n. 384

    Richiamato dalla CTR in relazione agli adempimenti per la cessione di crediti erariali, ritenuti non applicabili alla cessione d'azienda

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto della domanda o dell'impugnazione comporti necessariamente il rigetto implicito della questione non espressamente esaminata.
  • Nel processo tributario, la prova della ritenuta alla fonte e del correlativo credito di rimborso può essere data anche con mezzi equipollenti, non essendo sempre necessaria la produzione della certificazione del sostituto d'imposta.
  • La certificazione del sostituto d'imposta costituisce prova tipica, ma non esclusiva, dell'avvenuta ritenuta; la sua mancanza non determina di per sé l'inammissibilità o il rigetto della domanda di rimborso.
  • In forza dei principi di collaborazione e buona fede, il contribuente non può essere onerato della produzione di documenti già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.
  • Quando il contribuente rappresenti che la prova del pagamento o del diritto al rimborso sia in possesso dell'ufficio, l'amministrazione deve prendere posizione in modo specifico e motivato; il suo comportamento processuale può assumere rilievo probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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