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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14157/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente esercente l'attività di chiropratico impugnava il diniego di rimborso dell'IVA versata per i periodi d'imposta 2017 e 2018. In primo grado la domanda veniva respinta perché, pur riconoscendosi che la chiroprassi rientrava tra le prestazioni sanitarie alla persona, si riteneva ostativa la mancanza del provvedimento attuativo previsto dalla L. 244/2007. La decisione veniva confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva, con sette motivi, in particolare: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e contraddittoria ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 156 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 10, n. 18, d.P.R. 633/1972 per avere negato l'esenzione IVA alle prestazioni chiropratiche solo per la mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dalla L. 244/2007. Gli altri motivi restavano assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, superava la soglia del "minimo costituzionale" e rendeva percepibile la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando l'orientamento ormai consolidato secondo cui l'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche non dipende in modo निर्णinateivo dalla mancata adozione del regolamento attuativo o del registro professionale, ma dalla verifica sostanziale che la prestazione abbia natura medica, assicuri un sufficiente livello qualitativo e sia resa da soggetto con formazione adeguata riconosciuta dallo Stato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e riconoscendogli il rimborso IVA negato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La censura di nullità per motivazione apparente viene valutata alla luce del contenuto effettivo della motivazione della decisione tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; qui la Corte ha ritenuto che quel livello minimo fosse superato.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità processuale richiede un vizio effettivo e non meramente formale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza è stata scrutinata come vizio processuale, ma il motivo è stato rigettato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata ravvisata nella errata esclusione dell'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche.

  • art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972

    L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie va riconosciuta quando la prestazione sia medica in senso sostanziale e sia resa nell'ambito di professioni mediche e paramediche riconosciute, senza che la mancanza del regolamento attuativo sia di per sé decisiva.

  • L. 244/2007

    La mancata adozione del provvedimento attuativo previsto da questa legge non impedisce, da sola, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni chiropratiche.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente rispetto al parametro del "minimo costituzionale".

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la motivazione è apparente solo se non rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 132, par. 1, lett. c)

    La prestazione è esente se ha natura medica ed è resa nell'esercizio di professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro.

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7

    Il quadro normativo interno più recente conferma che la mancata adozione del decreto sull'ordinamento didattico della chiroprassi non è decisiva ai fini dell'esenzione.

  • d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 6

    La proroga del termine per l'emanazione del decreto formativo non incide, da sola, sul requisito sostanziale dell'esenzione.

  • L. 24 febbraio 2023, n. 1

    Norma di conversione richiamata nel quadro normativo relativo alla formazione in chiroprassi.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla per apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; se invece individua con chiarezza la ratio, supera il "minimo costituzionale".
  • In tema di esenzione IVA per prestazioni sanitarie, il giudice deve verificare in concreto la natura medica della prestazione e l'adeguatezza della formazione di chi la rende; il dato formale della mancata emanazione del regolamento attuativo non è di per sé ostativo.
  • Le prestazioni chiropratiche possono beneficiare dell'esenzione IVA quando presentino un sufficiente livello qualitativo e siano rese da soggetto con formazione idonea riconosciuta dallo Stato, anche in assenza del registro professionale o del completamento del percorso regolamentare.
  • Ai fini dell'esenzione IVA, la qualificazione sostanziale dell'attività prevale su un approccio meramente formalistico fondato sul solo vuoto regolamentare.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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