Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31728/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2006, con cui il Comune ha richiesto maggiore imposta, sanzioni e interessi su alcuni terreni ritenuti edificabili. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che i terreni avessero natura agricola e fossero utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in quanto egli svolgeva attività di imprenditore agricolo e disponeva di documentazione a supporto. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo, tra l'altro, che fosse inammissibile una nuova censura sulla mancata conoscenza della comunicazione di destinazione urbanistica, che le delibere comunali sul nuovo PRG fossero atti generali conoscibili, che non fosse stata provata la coltivazione agricola o silvo-pastorale e che la mera iscrizione alla Camera di Commercio, la certificazione Coldiretti e la partita IVA non bastassero a dimostrare il diritto all'agevolazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c. per non avere considerato un preteso giudicato esterno che avrebbe accertato la qualità di imprenditore agricolo; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992 per l'asserita mancata considerazione del fatto che il Comune aveva richiamato una comunicazione non prodotta; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova; 4) violazione degli artt. 11 d.lgs. 507/1992 e 7 l. 212/2000 sulla motivazione dell'avviso; 5) violazione dell'art. 2 d.lgs. 504/1992 sulla spettanza dell'esenzione o agevolazione ICI per i terreni agricoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi: il primo perché il ricorrente non aveva adeguatamente allegato e specificato i precedenti giudicati e, comunque, il giudicato esterno sui periodi successivi non era decisivo per l'annualità 2006 e, se formatosi nel corso del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere fatto valere in quella sede; il secondo perché la censura era nuova in appello e quindi correttamente dichiarata inammissibile ex art. 57 d.lgs. 546/1992; il terzo perché la doglianza era generica e confondeva il tema dell'onere della prova con quello della valutazione del materiale istruttorio; il quarto perché il vizio di motivazione dell'avviso non risultava configurabile, essendo le delibere comunali atti generali conoscibili e non necessitanti di allegazione, oltre a non essere stato provato il pregiudizio difensivo; il quinto perché, ai fini dell'agevolazione ICI sui terreni agricoli, non bastano iscrizione alla Camera di Commercio, certificazione Coldiretti e partita IVA, occorrendo la prova effettiva della conduzione diretta del fondo e dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, il preteso giudicato fosse utilmente dedotto e rilevante per l'annualità oggetto di causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non investiva la ratio decidendi e mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Le questioni nuove non possono essere proposte per la prima volta in appello nel processo tributario; la Corte ha confermato l'inammissibilità della censura introdotta solo in secondo grado.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta in modo errato le prove acquisite.

  • art. 11 d.lgs. n. 507/1992

    Richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e comunque inconferente rispetto alla motivazione accertata dalla CTR.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Le delibere comunali generali e pubblicate non devono essere necessariamente allegate all'avviso di accertamento, perché si presumono conoscibili dal contribuente.

  • art. 2 d.lgs. n. 504/1992

    Norma invocata per l'esenzione/agevolazione ICI sui terreni agricoli; la Corte ha ribadito che i requisiti agevolativi devono essere provati dal contribuente.

  • art. 9 d.lgs. n. 504 del 1992

    L'agevolazione per terreni agricoli richiede il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, oltre alla prova della conduzione diretta del terreno.

  • art. 58 d.lgs. n. 446 del 1997

    L'iscrizione negli elenchi previsti dalla norma è indice rilevante della qualifica soggettiva necessaria per l'agevolazione ICI.

  • art. 11 della l. n. 9 del 1963

    Citato come disciplina previgente relativa all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

  • d.lgs. n. 99 del 2004

    Ha sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell'imprenditore agricolo professionale, demandando alle Regioni la verifica dei requisiti.

  • art. 31, comma 20, l. n. 289 del 2002

    L'omessa comunicazione della destinazione edificatoria, se non comporta un concreto pregiudizio difensivo, non incide sulla validità dell'atto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare effetti su annualità successive solo se riguarda un elemento costitutivo tendenzialmente permanente e se sia ritualmente dedotto e provato nel giudizio in cui si invoca; non basta un generico richiamo a precedenti decisioni.
  • Le questioni non dedotte nel ricorso introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta in appello, poiché l'art. 57 d.lgs. 546/1992 vieta i motivi nuovi nel giudizio tributario.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice erri nell'individuare la parte onerata della prova; se la doglianza riguarda la valutazione del materiale probatorio, il vizio attiene semmai al giudizio sul fatto e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
  • Negli avvisi di accertamento relativi a tributi locali, gli atti generali dell'ente, come le delibere regolamentari o tariffarie soggette a pubblicità legale, non devono essere necessariamente allegati, perché si presumono conoscibili dal contribuente.
  • Per ottenere l'agevolazione ICI sui terreni agricoli non è sufficiente dimostrare l'iscrizione formale a registri o il possesso di partita IVA: occorre provare anche l'effettiva conduzione diretta del fondo e il possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla disciplina applicabile.
  • L'omessa comunicazione di un atto amministrativo presupposto non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.