Sentenza del 18/01/2022 n. 1314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di 14 avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009: per la società maggiori IRAP e IVA e per i soci maggiore reddito di partecipazione. L'accertamento si fondava sull'applicazione della disciplina delle "società di comodo" (L. 23/12/1994, n. 724, art. 30) a seguito di verifica dell'Ufficio di Treviso; i contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo, in particolare, carenza di motivazione e correttezza del "test di operatività" effettuato dall'Ufficio.
La decisione
La CTP di Treviso aveva accolto i ricorsi; la CTR del Veneto, in appello, ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia e ritenuto legittimi gli avvisi. In Cassazione, molte delle controversie sono state estinte o parzialmente estinte per intervenuta definizione agevolata (condono/rottamazione) presentata dalla società e dai soci; la Corte ha dichiarato l'estinzione parziale per i carichi definiti e per quelli per i quali la società ha rinunciato al ricorso a seguito della rottamazione ter. Quanto alla parte residua (principalmente questioni relative a crediti IVA per gli anni 2006-2009), la Cassazione ha rigettato il ricorso della società: ha ritenuto adeguata la motivazione degli avvisi (sufficiente per conoscere an e quantum della pretesa) e ha dichiarato inammissibile la doglianza che chiedeva una rivalutazione dei calcoli e dei fatti (vizio di merito non sindacabile in sede di legittimità). Spese: per la parte estinta, a carico di chi le ha anticipate; per la parte residua, spese compensate tra società e Agenzia; richiamata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Disciplina delle cosiddette "società di comodo"; applicata dall'Ufficio come criterio per il test di operatività. La Corte ha ritenuto che l'avviso, richiamando tale norma e fornendo dati numerici, fosse motivato a sufficienza.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 3 e 6, conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norme sulla definizione agevolata (rottamazione/condono) delle liti e dei carichi; la Corte ha applicato il principio secondo cui la definizione agevolata estingue i procedimenti limitatamente ai carichi per i quali è stata validamente richiesta e accolta, e che la definizione operata dai soci non si estende automaticamente agli avvisi notificati alla società (effetti personali della definizione).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento: la Corte ha confermato che l'obbligo è assolto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere an e quantum della pretesa e di difendersi; non è necessario che l'avviso riporti tutte le complete ricostruzioni se i dati essenziali e i calcoli necessari risultano noti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiama il principio di motivazione e diritto di difesa del contribuente; la Corte ha ritenuto che le motivazioni contenute negli avvisi e nelle controdeduzioni dell'Ufficio consentissero al contribuente di esercitare la difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Riguarda profili processuali del contenzioso tributario; citata in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione richiesta ai giudici di merito.
D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 13
Norma sul contributo unificato e sulle ipotesi del cd. "doppio contributo unificato"; la Corte rileva che in caso di condono sopravvenuto non sussiste l'obbligo del doppio contributo, ma resta possibile integrazione in determinati casi secondo l'articolo richiamato.
Codice di procedura civile, art. 335
Principio del simultaneus processus: le impugnazioni successive contro la stessa sentenza sono trattate cumulativamente; qui ha qualificato la società quale ricorrente principale e i soci come ricorrenti incidentali.
Codice di procedura civile, art. 360
Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di legge, omissione di esame di fatto decisivo). La Corte ha escluso i vizi denunciati, rilevando soprattutto l'inammissibilità di richieste di riequilibrio probatorio che costituiscono censure di merito.
Massime di principio
- La definizione agevolata (condono/rottamazione) estingue i procedimenti solo rispetto ai carichi per i quali è stata validamente richiesta e accolta; l'effetto è personale e non si estende automaticamente ad accertamenti notificati a soggetti diversi (es. soci vs società).
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se fornisce al contribuente gli elementi essenziali (an e quantum, imponibili accertati, aliquote, imposte liquidate) e lo mette in condizione di difendersi; non è sempre necessario che l'avviso riporti integralmente tutti i calcoli del "test di operatività" quando tali calcoli risultano comunque comprensibili o successivamente documentati nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito (dei fatti e della valutazione probatoria): le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sui fatti sono inammissibili.
- Quando l'Amministrazione nelle controdeduzioni allega i calcoli e i criteri del test, ciò può integrare la motivazione dell'avviso ai fini della conoscibilità della pretesa da parte del contribuente.
- Le spese e gli oneri processuali relativi alla definizione agevolata vengono disciplinati specificamente: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e, in caso di condono intervenuto dopo il ricorso, non si applica il duplicato contributo unificato nella maggior parte dei casi.
- In controversie tributarie è strategico documentare sin dalle prime fasi i calcoli del proprio "test di operatività" e rispondere alle motivazioni dell'Ufficio con elementi numerici completi; in Cassazione occorre concentrarsi su vizi di diritto e di motivazione, non su rivalutazioni fattuali.
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