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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1314 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di 14 avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009: per la società maggiori IRAP e IVA e per i soci maggiore reddito di partecipazione. L'accertamento si fondava sull'applicazione della disciplina delle "società di comodo" (L. 23/12/1994, n. 724, art. 30) a seguito di verifica dell'Ufficio di Treviso; i contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo, in particolare, carenza di motivazione e correttezza del "test di operatività" effettuato dall'Ufficio.

La decisione

La CTP di Treviso aveva accolto i ricorsi; la CTR del Veneto, in appello, ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia e ritenuto legittimi gli avvisi. In Cassazione, molte delle controversie sono state estinte o parzialmente estinte per intervenuta definizione agevolata (condono/rottamazione) presentata dalla società e dai soci; la Corte ha dichiarato l'estinzione parziale per i carichi definiti e per quelli per i quali la società ha rinunciato al ricorso a seguito della rottamazione ter. Quanto alla parte residua (principalmente questioni relative a crediti IVA per gli anni 2006-2009), la Cassazione ha rigettato il ricorso della società: ha ritenuto adeguata la motivazione degli avvisi (sufficiente per conoscere an e quantum della pretesa) e ha dichiarato inammissibile la doglianza che chiedeva una rivalutazione dei calcoli e dei fatti (vizio di merito non sindacabile in sede di legittimità). Spese: per la parte estinta, a carico di chi le ha anticipate; per la parte residua, spese compensate tra società e Agenzia; richiamata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30

    Disciplina delle cosiddette "società di comodo"; applicata dall'Ufficio come criterio per il test di operatività. La Corte ha ritenuto che l'avviso, richiamando tale norma e fornendo dati numerici, fosse motivato a sufficienza.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 3 e 6, conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norme sulla definizione agevolata (rottamazione/condono) delle liti e dei carichi; la Corte ha applicato il principio secondo cui la definizione agevolata estingue i procedimenti limitatamente ai carichi per i quali è stata validamente richiesta e accolta, e che la definizione operata dai soci non si estende automaticamente agli avvisi notificati alla società (effetti personali della definizione).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento: la Corte ha confermato che l'obbligo è assolto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere an e quantum della pretesa e di difendersi; non è necessario che l'avviso riporti tutte le complete ricostruzioni se i dati essenziali e i calcoli necessari risultano noti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiama il principio di motivazione e diritto di difesa del contribuente; la Corte ha ritenuto che le motivazioni contenute negli avvisi e nelle controdeduzioni dell'Ufficio consentissero al contribuente di esercitare la difesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Riguarda profili processuali del contenzioso tributario; citata in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione richiesta ai giudici di merito.

  • D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma sul contributo unificato e sulle ipotesi del cd. "doppio contributo unificato"; la Corte rileva che in caso di condono sopravvenuto non sussiste l'obbligo del doppio contributo, ma resta possibile integrazione in determinati casi secondo l'articolo richiamato.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    Principio del simultaneus processus: le impugnazioni successive contro la stessa sentenza sono trattate cumulativamente; qui ha qualificato la società quale ricorrente principale e i soci come ricorrenti incidentali.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di legge, omissione di esame di fatto decisivo). La Corte ha escluso i vizi denunciati, rilevando soprattutto l'inammissibilità di richieste di riequilibrio probatorio che costituiscono censure di merito.

Massime di principio

  • La definizione agevolata (condono/rottamazione) estingue i procedimenti solo rispetto ai carichi per i quali è stata validamente richiesta e accolta; l'effetto è personale e non si estende automaticamente ad accertamenti notificati a soggetti diversi (es. soci vs società).
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se fornisce al contribuente gli elementi essenziali (an e quantum, imponibili accertati, aliquote, imposte liquidate) e lo mette in condizione di difendersi; non è sempre necessario che l'avviso riporti integralmente tutti i calcoli del "test di operatività" quando tali calcoli risultano comunque comprensibili o successivamente documentati nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito (dei fatti e della valutazione probatoria): le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sui fatti sono inammissibili.
  • Quando l'Amministrazione nelle controdeduzioni allega i calcoli e i criteri del test, ciò può integrare la motivazione dell'avviso ai fini della conoscibilità della pretesa da parte del contribuente.
  • Le spese e gli oneri processuali relativi alla definizione agevolata vengono disciplinati specificamente: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e, in caso di condono intervenuto dopo il ricorso, non si applica il duplicato contributo unificato nella maggior parte dei casi.
  • In controversie tributarie è strategico documentare sin dalle prime fasi i calcoli del proprio "test di operatività" e rispondere alle motivazioni dell'Ufficio con elementi numerici completi; in Cassazione occorre concentrarsi su vizi di diritto e di motivazione, non su rivalutazioni fattuali.

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