Cassazione Civile, Ordinanza n. 30734/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro applicata a un'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva disposto il ritrasferimento di un immobile in favore dei genitori, dopo che il bene era stato acquistato dal figlio con denaro dei genitori. In primo grado il ricorso era stato accolto perché l'ordinanza richiamata nell'avviso non era stata allegata. In appello, però, la Commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente, ai fini motivazionali, l'indicazione nell'avviso degli estremi del provvedimento, del procedimento, delle parti e dell'oggetto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sull'allegazione degli atti richiamati, sostenendo che la sola indicazione di data e numero non consentisse di identificare il provvedimento tassato e lo costringesse a una ricerca difensiva lesiva del diritto di difesa; 2) violazione delle regole sulle spese di lite, perché la CTR aveva condannato il ricorrente alle spese senza distinguere tra spese e compensi e senza specificare i criteri di liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di imposta di registro su atto giudiziario, la motivazione dell'avviso può essere assolta per relationem mediante richiamo a un atto non allegato, purché l'atto sia conosciuto o conoscibile dal contribuente oppure ne siano riprodotti gli elementi essenziali; nel caso concreto, l'avviso conteneva indicazioni idonee a individuare il provvedimento tassato (numero, data, giudice, parti, oggetto, valore imponibile e aliquota), sicché non vi era difetto di motivazione. La censura sul preteso omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo non corretto e, comunque, il giudice d'appello aveva esaminato gli elementi rilevanti. Anche il secondo motivo è stato respinto: la liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta e, in ogni caso, non era necessaria una distinta indicazione tra spese e compensi; la Corte ha inoltre osservato che l'Agenzia era difesa dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente correttezza della condanna alle spese in favore dell'Amministrazione vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
Le censure di legittimità devono essere correttamente ricondotte al vizio denunciato; il vizio di omesso esame non può essere utilizzato impropriamente per dedurre errori processuali o di valutazione del merito.
artt. 99, 115, 116 e 156 c.p.c.
Sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione processuale, ma la Corte ha escluso che la doglianza fosse formulata nei termini idonei a fondare l'accoglimento.
Richiamati nel ricorso senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione nella ratio decidendi.
La Corte ha ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, quando l'atto richiamato sia allegato, conosciuto o riprodotto nel suo contenuto essenziale.
Richiamato come parametro della motivazione amministrativa; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem nel caso concreto.
L'avviso di liquidazione per imposta di registro deve indicare gli estremi dell'atto da registrare o del fatto da denunciare e la somma da pagare; il richiamo a un atto giudiziario è legittimo se consente l'identificazione della pretesa.
art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986
indicazione degli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare
La Corte lo assume come norma specifica sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, compatibile con il rinvio per relationem.
art. 8, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
È la base normativa della tassazione dell'atto giudiziario richiamato ai fini dell'imposta di registro.
Richiamato quale norma che collega la pretesa impositiva all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto giudiziario.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza secondo i criteri propri del rito.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito rispetto alla regola della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione può essere motivato per relationem mediante rinvio a un atto giudiziario non allegato, se l'atto richiamato è già conosciuto dal contribuente o è comunque agevolmente conoscibile e l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali sufficienti a identificarlo.
- L'obbligo di motivazione dell'atto tributario non richiede necessariamente l'allegazione materiale del provvedimento richiamato quando l'identificazione della pretesa fiscale sia possibile attraverso data, numero, autorità emittente, parti, oggetto e ulteriori dati identificativi contenuti nell'avviso.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare in modo generico un preteso errore del giudice di merito o un travisamento documentale; la doglianza deve essere specificamente inquadrata nel corretto vizio processuale.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza e la loro liquidazione non richiede una formale separazione tra spese e compensi quando il quantum sia determinato secondo i parametri applicabili.
- Quando l'Amministrazione finanziaria è assistita dall'Avvocatura dello Stato, la liquidazione delle spese in suo favore resta regolata dalle ordinarie regole di soccombenza, senza necessità di una disciplina speciale più favorevole al soccombente.
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