Cassazione Civile, Ordinanza n. 04970/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 nei confronti di un consorzio operante nel settore logistico. Gli accertamenti derivavano da un PVC della Guardia di finanza che aveva ricostruito un sistema organizzativo nel quale il consorzio e cooperative di primo e secondo livello sarebbero stati utilizzati per ottenere appalti di manodopera a prezzi fuori mercato, evadendo obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. L’Ufficio contestava: a) l’indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti negli anni 2007-2010; b) l’indebita detrazione IVA su somme che la CTR aveva ritenuto connesse a un danno nel servizio di logistica per gli anni 2010-2011. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente e la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 21, comma 7, e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR preteso una prova piena e diretta della consapevolezza della frode, svalutando la prova presuntiva e il criterio del 'sapeva o avrebbe dovuto sapere'; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, perché la CTR aveva da un lato affermato che gli amministratori non potevano non sapere delle operazioni fraudolente e dall’altro negato che vi fossero elementi idonei a dimostrarne la consapevolezza; 3) violazione dell’art. 15, comma 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto detraibili/assoggettabili a IVA somme corrisposte a titolo di danno o di addebito per irregolarità contrattuali, invece escluse dalla base imponibile IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza d’appello con rinvio al giudice territoriale competente, in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce dei principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto erronea la pretesa della CTR di esigere una prova certa e diretta della consapevolezza della frode, poiché in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche per presunzioni semplici, mediante elementi oggettivi idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare la propria diligenza massima. Ha inoltre ritenuto errata l’inclusione nella base imponibile IVA di somme dovute a titolo di risarcimento danni o penalità/irregolarità contrattuali, che non costituiscono corrispettivo di cessione o prestazione di servizi.
Norme richiamate
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
richiamato in combinazione con l’art. 54, comma 2, per sostenere che l’Ufficio può provare la partecipazione/consapevolezza del cessionario rispetto a operazioni soggettivamente inesistenti anche tramite presunzioni
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
consente l’accertamento IVA anche sulla base di presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi specifici
la prova presuntiva è idonea a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode, senza necessità di prova diretta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge richiamata per i primi e terzo motivo
richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità della motivazione per contraddittorietà
art. 15, comma 2, d.P.R. 633/1972
le somme dovute a titolo di risarcimento del danno o di penalità/irregolarità nell’adempimento non concorrono alla base imponibile IVA
l’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa o di arti e professioni
la base imponibile è data dai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, quindi presuppone un rapporto sinallagmatico di scambio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria
Massime di principio
- In tema di IVA, quando si contesta l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova dell’Amministrazione non richiede la dimostrazione della partecipazione del cessionario alla frode, ma può essere integrata da elementi oggettivi e specifici che rendano percepibile l’anomalia dell’operazione secondo l’ordinaria diligenza dell’operatore qualificato.
- Una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa la consapevolezza o conoscibilità della frode, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell’evasione.
- Ai fini IVA non concorrono alla base imponibile le somme che non costituiscono corrispettivo di una cessione o di una prestazione di servizi, ma sono dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità o irregolarità nell’adempimento contrattuale.
- La qualificazione di una somma come imponibile IVA dipende dalla sua effettiva natura economico-giuridica: è imponibile solo ciò che remunera una prestazione o una cessione, non ciò che compensa un pregiudizio o sanziona un inadempimento.
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