Cassazione Civile, Sentenza n. 22692/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado. Il ricorso per cassazione era fondato su sei motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del termine di comunicazione di 30 giorni previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 546/1992; (2) vizio di legittimazione e di quantificazione della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., ritenendo che mancassero prova e deduzione della concreta distribuzione di somme ai soci; (3) eccesso di motivazione/ultra petita della CTR che avrebbe integrato la motivazione dell'avviso di accertamento; (4) erronea estensione della responsabilità ai fini IVA, poiché si tratterebbe di fatture passive e non di IVA incassata; (5) illegittimità della trasmissibilità delle sanzioni ai successori della società estinta; (6) nullità per omessa pronuncia sulla intrasmissibilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è infondato sia perché l'udienza di trattazione era stata rinviata e il termine dei 30 giorni è stato rispettato rispetto alla data di rinvio, sia perché la parte non aveva tempestivamente eccepito la violazione in udienza e quindi ha implicitamente rinunciato; (ii) sul secondo motivo la Corte ha confermato l'ammissibilità dell'accertamento nei confronti degli ex soci della società cancellata: l'Agenzia può agire nei confronti degli ex soci destinati a succedere nei debiti sociali anche se non è provato che abbiano percepito riparti in sede di liquidazione, fermo restando che la responsabilità è limitata, in concreto, alle somme ricevute (orientamento giurisprudenziale citato e seguito); (iii) sul terzo motivo non c'è ultra petita perché l'avviso di accertamento già conteneva gli stessi presupposti (non veridicità del bilancio finale di liquidazione e distrazione di somme); (iv) il quarto motivo è inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione e, comunque, privo di fondamento in quanto l'accertamento riguardava costi inesistenti comprensivi di IVA detratta; (v) quinto e sesto motivo (intrasmissibilità delle sanzioni e omessa pronuncia) sono inammissibili perché la questione non era stata sollevata nei giudizi di merito. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado e pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine di comunicazione per l'udienza: la sua violazione deve essere eccepita tempestivamente nella prima udienza successiva o si considera sanata per acquiescenza
codice di procedura civile, art. 360
art. 360, primo comma, numeri 3) e 4)
Motivi di ricorso per cassazione invocati (vizii di diritto e nullità) usati dal ricorrente; la Corte valuta la fondatezza rispetto ai principi di rito e di merito
art. 2495, secondo comma, cod. civ.
Disciplina della responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società: gli ex soci possono succedere nei debiti della società cancellata; la responsabilità è limitata alle somme ricevute in sede di liquidazione, ma ciò non preclude l'esercizio dell'azione da parte dell'Amministrazione finanziaria
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
art. 36, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norme relative alla riscossione e alla qualificazione dei debiti tributari; citata in relazione alla responsabilità dei soci e alle modalità di recupero
Onere della prova: chi deduce fatti deve anche provarli; il ricorrente non ha prodotto il bilancio finale di liquidazione o prova di riparto per limitare la responsabilità
codice di procedura civile, art. 157
art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.
Regola sulla deduzione delle nullità: l'eccezione deve essere proposta nella prima istanza successiva all'atto viziato, altrimenti è irrevocabilmente sanata
codice di procedura civile, art. 112
Principio della motivazione della decisione: è contestata dal ricorrente l'eventuale integrazione della motivazione, ma la Corte ritiene che la CTR si sia limitata a confermare i presupposti dell'accertamento
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 8
art. 2, comma 2, e art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dal ricorrente in tema di loro applicabilità e presunta intrasmissibilità ai successori della società; Corte rileva che la questione non era stata sollevata nei gradi di merito
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato in tema di sanzioni tributarie ma non specificamente deciso perché la questione è stata introdotta tardivamente
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19
art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Citato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte; usato nel contesto delle censure sulla responsabilità per IVA
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ordina all'eventuale soccombente il pagamento del contributo previsto per l'impugnazione
Massime di principio
- Eccezioni procedurali relative ai termini di comunicazione delle udienze devono essere sollevate tempestivamente: se non vengono contestate nella prima udienza utile si considerano sanate per acquiescenza.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude in via automatica l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti degli ex soci: gli ex soci possono essere chiamati a rispondere per i debiti sociali entro i limiti di legge, e l'assenza di riparto documentato non annulla l'interesse del fisco ad ottenere un titolo esecutivo.
- La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. è limitata, in termini di danno, alle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione; tuttavia tale limite riguarda l'entità della responsabilità e non sempre la legittimazione processuale dell'Agenzia ad agire.
- Questioni nuove o non sollevate nei gradi di merito (es. contestazioni su IVA, intrasmissibilità delle sanzioni) sono generalmente inammissibili in Cassazione: occorre proporle tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
- Se la difesa intende limitare la responsabilità personale (ex-socio), è fondamentale allegare e provare quanto ricevuto in sede di liquidazione (prospetti finali di liquidazione, bilancio finale) fin dalle fasi di merito.
- Gli accertamenti fondati su costi inesistenti possono comportare il recupero anche dell'IVA detratta se risultano operazioni inesistenti; dunque la natura 'passiva' di fatture non esclude un rilievo ai fini dell'imposizione se le operazioni risultano simulate o inesistenti.
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