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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22619/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso maggiorato di quattro buoni fruttiferi postali (serie "Q/P", emessi nel 1986-1987) sostenendo che per l'ultimo decennio di durata del titolo dovessero applicarsi i rendimenti più favorevoli riportati nei moduli della precedente serie "P" (anziché i tassi indicati o integrati in base al d.m. 13 giugno 1986). Contestava altresì la validità dell'operazione di stampigliatura che aveva trasformato i moduli "P" in titoli della serie "Q/P" e deduceva profili interpretativi e di prevalenza del contenuto letterale del titolo sulle previsioni ministeriali; inoltre lamentava novità fattuali relative alla presunta indisponibilità dei moduli "Q" al momento dell'emissione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'indisponibilità dei moduli "Q" (novità non trattata nei precedenti gradi). Quanto al merito, ha ritenuto infondate le doglianze: la stampigliatura "Q/P" e la tabella sostitutiva dei tassi dimostrano che il titolo è da considerare sottoposto alla disciplina della serie "Q"; l'assenza sul titolo di una specifica indicazione del tasso per l'ultimo decennio non autorizza a ricondurre automaticamente i rendimenti alla serie "P". Tuttavia, in caso di lacuna o incompletezza del titolo, la disciplina del d.m. e dell'art. 173 d.P.R. n.156/1973 può integrare suppletivamente il regolamento contrattuale (art.1374 c.c.), per cui i tassi ministeriali applicabili alla serie pertinente possono completare i rendimenti mancanti. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 156/1973 art. 173

    Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

    L'art.173 autorizza il Ministro a fissare i tassi e prevede un meccanismo di integrazione/sostituzione delle condizioni del titolo: le variazioni disposte per serie nuove possono essere estese a serie precedenti e, se intervenute, integrano il contenuto negoziale dei buoni; la disposizione preserva tuttavia l'affidamento del risparmiatore sul testo del buono e consente l'integrazione suppletiva in caso di lacune.

  • D.M. 13 giugno 1986, art. 5

    Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

    Il d.m. stabilisce che i moduli della serie "P" possono essere utilizzati come titoli della nuova serie tramite apposizione della stampigliatura "Q/P" e l'indicazione dei nuovi tassi; la stampigliatura ha effetto identificativo della serie nuova e della relativa disciplina dei rendimenti.

  • Codice civile art. 1339

    Richiamato come principio che consente la sostituzione, per effetto di norme successive, delle clausole negoziali incompatibili: la giurisprudenza rinvia a questo meccanismo quando la normativa (es. art.173/d.m.) dispone la variazione dei tassi applicabili ai buoni.

  • Codice civile art. 1374

    Rilevante quale fondamento dell'integrazione suppletiva del contratto: ove il titolo sia incompleto o ambiguo riguardo ai rendimenti, il regolamento normativo pertinente può integrare i contenuti mancanti.

  • Codice civile art. 1362

    Principio ermeneutico: il contratto va interpretato cercando la comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale di singole parole isolate.

  • Codice civile art. 1366

    L'interpretazione del contratto deve avvenire secondo buona fede, valutando quale significato obiettivo le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate.

  • Codice civile artt. 1342 e 1370

    Richiamati dalla ricorrente; citati in relazione ai limiti delle clausole predisposte e alla formazione del consenso, ma non ritenuti idonei a ribaltare l'interpretazione conforme alla serie "Q/P".

Massime di principio

  • Se un buono "Q/P" è stampigliato come appartenente alla serie "Q", la disciplina della serie Q prevale: il titolare non può pretendere automaticamente i rendimenti della vecchia serie "P" per parti del periodo non esplicitamente indicate nella stampigliatura.
  • L'indicazione letterale sul retro del buono è rilevante, ma deve essere interpretata nel contesto dell'intero titolo: non si possono isolare voci testuali che risultino incoerenti rispetto alla tabella sostitutiva apposta.
  • In presenza di una lacuna o ambiguità nel titolo circa i tassi per un certo periodo, si può ricorrere all'integrazione suppletiva (art.1374 c.c.) richiamando le previsioni del d.m. e dell'art.173 d.P.R. n.156/1973 per determinare i rendimenti mancanti.
  • La modificazione dei tassi disposta per decreto ministeriale, se estesa alla serie interessata, può integrare o sostituire (nei limiti previsti) le pattuizioni risultanti dal titolo in forza del meccanismo previsto dall'art.173 e, nei casi previsti, ai sensi dell'art.1339 c.c.
  • Errori materiali o incompletezze nella stampigliatura (uso di supporti "P" per emissione di serie "Q") non costituiscono di per sé manifestazione negoziale favorevole al sottoscrittore: occorre valutare il contesto e l'effetto normativo della stampigliatura.
  • Sul piano processuale, per dedurre una questione in cassazione è necessario che la stessa sia stata proposta e documentata nei gradi di merito; censure nuove sono inammissibili.

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