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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22569/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva riqualificato la sua opposizione alla cartella di pagamento (originariamente proposta dinanzi al Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) come impugnazione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, ritenendola quindi inammissibile perché non era stato impugnato il decreto ministeriale irrogativo della sanzione. In cassazione la ricorrente deduceva vizi di diritto e di motivazione (tra cui la errata riqualificazione procedurale, la mancata pronuncia sui motivi dell'appello principale e la ingiustificata condanna alle spese e al doppio contributo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha prodotto copia della sentenza impugnata recante l'attestazione di cancelleria di avvenuta pubblicazione con la relativa data e il numero identificativo. La Corte ha richiamato il principio per cui le sentenze redatte in formato digitale acquistano efficacia identificativa solo al momento in cui il sistema informatico, tramite il cancelliere, attribuisce data e numero, e che la copia prodotta deve recare tale attestazione per la procedibilità del ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore del MEF, liquidate in € 15.000,00, e sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 167/1990 conv. in l. n. 227/1990

    Norma sostanziale di riferimento per la sanzione contestata (omessa dichiarazione di importazione di valuta). La Corte non si è pronunciata sul merito della violazione, trattandosi di improcedibilità processuale.

  • art. 615 c.p.c.

    Rinvio alla disciplina dell'opposizione all'esecuzione: il Tribunale aveva qualificato l'azione originaria come opposizione all'esecuzione ai sensi di questa norma. La Corte di appello invece la riqualificò, sicché la cassazione è intervenuta solo sul profilo di procedibilità documentale.

  • art. 22 legge n. 689/1981

    Norma relativa all'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile riqualificando la domanda come impugnazione del provvedimento irrogativo, con conseguente inammissibilità per mancata impugnazione del decreto ministeriale.

  • art. 369 c.p.c.

    Disposto interpretato in senso formale-requisitorio: per la procedibilità del ricorso per cassazione è necessaria la produzione di copia della sentenza impugnata che rechi l'attestazione di cancelleria dell'avvenuta pubblicazione, con la relativa data e il numero di pubblicazione; la mancata produzione di tale copia rende il ricorso improcedibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: menzionata dai motivi di ricorso della ricorrente, ma non decisiva a causa dell'improcedibilità per carenza documentale ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

  • artt. 112 e 161 c.p.c.

    Richiamate dalla ricorrente per censurare la sentenza di appello (presunta nullità per mancata pronuncia su questioni rilevanti), ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito per l'improcedibilità formale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle spese di lite e alla richiesta di doppio contributo: la Corte ha ritenuto inammissibile l'esame del merito e ha confermato la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposto e per la corresponsione aggiuntiva.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2010 conv. in l. n. 221/2012

    Norma che riconosce l'equivalenza delle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico; la Corte ha però chiarito che tale equivalenza non esonera dall'esigenza dell'attestazione di cancelleria circa la pubblicazione, che resta una competenza della cancelleria.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza redatta in formato digitale è obbligatorio produrre copia che riporti l'attestazione di cancelleria dell'avvenuta pubblicazione, con la data e il numero identificativo; in mancanza il ricorso è improcedibile.
  • La pubblicazione informatica della sentenza avviene quando il sistema, tramite il cancelliere, attribuisce data e numero: fino a quel momento la sentenza non si considera 'venuta ad esistenza' ai fini processuali.
  • La produzione di copie estratte dal fascicolo telematico richiede comunque l'attestazione di cancelleria; la certificazione di conformità del difensore non sostituisce l'attestazione di pubblicazione della cancelleria.
  • Se un giudice d'appello riqualifica la natura dell'azione (es. da opposizione all'esecuzione ad impugnazione del provvedimento sanzionatorio), occorre verificare gli effetti sostanziali della riqualificazione: in caso di riqualificazione come impugnazione del provvedimento amministrativo, l'assenza di impugnazione del provvedimento stesso può comportare l'inammissibilità.
  • In casi simili è fondamentale curare la documentazione relativa alla notificazione dei provvedimenti e alla provenienza dei duplicati informatici, e valutare tempestivamente eventuali misure per ottenere la copia ufficiale con attestazione di pubblicazione dalla cancelleria.
  • La mancata produzione dei documenti processuali richiesti può precludere l'esame del merito, con conseguente condanna alle spese e applicazione di contributi accessori previsti dalla normativa sul contributo unificato.

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