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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22566/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la divisione ereditaria dell'immobile familiare (vendita per indivisibilità) e aveva negato alla ricorrente il riconoscimento del diritto di abitazione e d'uso sull'immobile comune, ritenendola coniuge separata e assente dalla casa già dal 2004/2005; la ricorrente chiedeva altresì il rimborso per lavori di miglioramento, la restituzione di somme pagate dal de cuius per debiti/anticipi ai figli e contestava valutazioni probatorie e motivazionali della corte di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel motivo e ha fissato un principio di diritto secondo cui i diritti di abitazione e di uso spettano anche al coniuge separato senza addebito salvo che, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi o abbia perduto ogni collegamento con la destinazione familiare. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione perché riesamini l'esistenza dei presupposti alla luce del nuovo principio. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati assorbiti; i motivi dal settimo al decimo sono stati dichiarati inammissibili; l'undicesimo e il dodicesimo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha rimandato anche la liquidazione delle spese di legittimità alla Corte d'appello di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 540 c.c.

    I diritti di abitazione e di uso spettano al coniuge superstite anche se legalmente separato senza addebito, salvo che la casa sia stata abbandonata da entrambi o abbia perduto ogni collegamento con la destinazione familiare

  • art. 548 c.c.

    La lettera della norma è stata richiamata per sottolineare la parificazione, ai fini successori, tra coniuge separato senza addebito e coniuge non separato, rafforzando l'interpretazione estensiva dei diritti sulla casa familiare

  • art. 342 c.p.c.

    Richiama l'obbligo di censurare con specificità la motivazione della sentenza impugnata: l'omessa o generica censura della prima delle ragioni del rigetto conduce all'inammissibilità o all'inefficacia del motivo d'appello

  • art. 183 c.p.c.

    Limita il contenuto della seconda memoria (consentita senza integrare fatti principali) e permette integrazioni su prove e fatti secondari: la mancata produzione o la produzione tardiva non può sempre rimediare a una domanda inizialmente generica

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla condanna o compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto rilevante la giurisprudenza successiva e l'opportunità di valutare la compensazione in sede di merito

  • art. 112, 113 e 115 c.p.c.

    Richiamate nelle censure processuali circa nullità e violazioni procedurali; la Corte ha valutato tali censure in riferimento alla rilevanza e all'efficacia della doglianza nel motivare l'appello

Massime di principio

  • Il coniuge separato senza addebito può ottenere i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare anche se la separazione era stata pronunciata prima dell'apertura della successione, salvo che la casa sia stata abbandonata da entrambi o abbia perso ogni collegamento con la destinazione familiare
  • I provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione non attribuiscono automaticamente lo status di 'coniuge separato' ai fini dei diritti reali sulla casa e non anticipano di per sé i diritti successori; va valutato lo stato di fatto e la connessione dell'immobile con la funzione familiare
  • Il giudice della successione deve accertare la persistenza del carattere 'familiare' dell'immobile non limitandosi al dato anagrafico ma considerando la realtà fattuale e la possibilità che il superstite sia tornato o si trovi ancora nell'abitazione
  • Le domande di rimborso per lavori o di prova di crediti devono essere formulate con specificità fin dal primo grado e supportate da idonea prova: una domanda generica può essere rigettata e quella valutazione, se non adeguatamente censurata in appello, è difficilmente riapribile in Cassazione
  • In appello è essenziale censurare puntualmente le ragioni poste a base della decisione di primo grado (art. 342 c.p.c.); censure generiche o tardive sono inammissibili o inefficaci
  • L'omessa pronuncia su domande ritenute inammissibili non costituisce, di per sé, vizio suscettibile di cassazione
  • La Corte di legittimità può fissare principi di diritto vincolanti e rinviare il giudizio al merito perché il giudice di rinvio applichi correttamente il nuovo principio

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