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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22498/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la loro domanda di riconoscimento del diritto reale d'uso a parcheggio su aree sottostanti un edificio in Arzano. Denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 41-sexies L. n.1150/1942 e delle leggi n.765/1967 e n.122/1989 nonché violazioni di norme del codice civile (artt. 817-819) e processuali, sostenendo che le aree erano state trasferite ai ricorrenti come pertinenze/posti auto e che la Corte territoriale avrebbe errato nel non applicare la L.122/1989 e nel non valutare la CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e di confronto con la ratio della decisione impugnata (violazione dei requisiti ex art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.). La Corte ha confermato il principio per cui il diritto reale d'uso ai sensi dell'art. 41-sexies L.1150/1942 può essere riconosciuto solo se le aree sono state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione: nel caso di specie l'area era stata realizzata senza progetto assentito, in posizione di abusivismo poi condonata e accatastata, per cui mancava il presupposto dell'originaria destinazione a parcheggio. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di giudizio (€ 4.200,00) e si dà atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/02 art.13.

Norme richiamate

  • art. 41-sexies Legge n. 1150/1942

    La Corte interpreta la norma come cogente: il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso per aree a parcheggio richiede che le aree siano state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione; non è sufficiente un successivo accatastamento o condono.

  • Legge n. 765/1967 ("Legge Ponte")

    Rilevata come normativa distinta con presupposti diversi rispetto alla L.122/1989; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno dedotto i presupposti specifici per l'applicazione della L.765/1967.

  • Legge n. 122/1989 ("Legge Tognoli")

    La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la L.122/1989 perché mancava il progetto assentito che destinasse le superfici a parcheggio e le opere erano state realizzate in posizione di abusivismo (condonate successivamente), per cui il presupposto di realizzazione conforme alla legge non era provato.

  • artt. 817, 818, 819 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al regime pertinenziale e ai diritti reali d'uso, ma la Corte ha ritenuto che l'accertamento del diritto reale dipendeva dall'esistenza dell'originaria destinazione a parcheggio prevista dagli strumenti abilitativi.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e nn. correlati)

    Norma chiave per la decisione di inammissibilità: la Corte ricorda l'onere di specificità e di motivazione della censura ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha indicato e comparato concretamente le affermazioni della sentenza impugnata con il precetto normativo.

  • art. 366 c.p.c. (n.4 e n.6) e art. 360-bis c.p.c.

    Richiamati per il principio di specificità dei motivi in cassazione e per i limiti alla revisione: il ricorso non ha rispettato i requisiti di specificità richiesti, impedendo l'esame di legittimità.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Citati nel contesto del principio che evita interventi dilatori del processo; la Corte afferma che, quando il ricorso appare manifestamente infondato, non è necessario integrare il contraddittorio o rinnovare notifiche inesistenti che allungherebbero inutilmente il processo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-quater)

    Richiamato per l'effetto contributivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso su aree a parcheggio ex art. 41-sexies L.1150/1942 è necessario provare che le aree siano state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione; condono o accatastamento successivi non suppliscono a questa mancanza.
  • Le diverse norme (Legge 765/1967 e Legge 122/1989) hanno presupposti distinti e vanno valutate separatamente; il semplice richiamo normativo non basta se non si dimostrano i presupposti specifici richiesti dalla norma invocata.
  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche, confrontare puntualmente le affermazioni della sentenza impugnata con il precetto normativo e con la giurisprudenza di legittimità; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità del ricorso (art. 360 c.p.c.).
  • Se una costruzione o area è realizzata senza progetto assentito (abusivamente) e successivamente condonata, la condizione di originaria destinazione prevista dalle norme urbanistiche potrebbe risultare non provata, precludendo il riconoscimento di diritti reali fondati su tale destinazione.
  • In presenza di ricorso per cassazione manifestamente infondato, il giudice può evitare integrazioni del contraddittorio che allungherebbero il processo, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

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