Cassazione Civile, Sentenza n. 22498/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la loro domanda di riconoscimento del diritto reale d'uso a parcheggio su aree sottostanti un edificio in Arzano. Denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 41-sexies L. n.1150/1942 e delle leggi n.765/1967 e n.122/1989 nonché violazioni di norme del codice civile (artt. 817-819) e processuali, sostenendo che le aree erano state trasferite ai ricorrenti come pertinenze/posti auto e che la Corte territoriale avrebbe errato nel non applicare la L.122/1989 e nel non valutare la CTU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e di confronto con la ratio della decisione impugnata (violazione dei requisiti ex art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.). La Corte ha confermato il principio per cui il diritto reale d'uso ai sensi dell'art. 41-sexies L.1150/1942 può essere riconosciuto solo se le aree sono state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione: nel caso di specie l'area era stata realizzata senza progetto assentito, in posizione di abusivismo poi condonata e accatastata, per cui mancava il presupposto dell'originaria destinazione a parcheggio. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di giudizio (€ 4.200,00) e si dà atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/02 art.13.
Norme richiamate
art. 41-sexies Legge n. 1150/1942
La Corte interpreta la norma come cogente: il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso per aree a parcheggio richiede che le aree siano state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione; non è sufficiente un successivo accatastamento o condono.
Legge n. 765/1967 ("Legge Ponte")
Rilevata come normativa distinta con presupposti diversi rispetto alla L.122/1989; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno dedotto i presupposti specifici per l'applicazione della L.765/1967.
Legge n. 122/1989 ("Legge Tognoli")
La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la L.122/1989 perché mancava il progetto assentito che destinasse le superfici a parcheggio e le opere erano state realizzate in posizione di abusivismo (condonate successivamente), per cui il presupposto di realizzazione conforme alla legge non era provato.
artt. 817, 818, 819 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in relazione al regime pertinenziale e ai diritti reali d'uso, ma la Corte ha ritenuto che l'accertamento del diritto reale dipendeva dall'esistenza dell'originaria destinazione a parcheggio prevista dagli strumenti abilitativi.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e nn. correlati)
Norma chiave per la decisione di inammissibilità: la Corte ricorda l'onere di specificità e di motivazione della censura ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha indicato e comparato concretamente le affermazioni della sentenza impugnata con il precetto normativo.
art. 366 c.p.c. (n.4 e n.6) e art. 360-bis c.p.c.
Richiamati per il principio di specificità dei motivi in cassazione e per i limiti alla revisione: il ricorso non ha rispettato i requisiti di specificità richiesti, impedendo l'esame di legittimità.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Citati nel contesto del principio che evita interventi dilatori del processo; la Corte afferma che, quando il ricorso appare manifestamente infondato, non è necessario integrare il contraddittorio o rinnovare notifiche inesistenti che allungherebbero inutilmente il processo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-quater)
Richiamato per l'effetto contributivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso su aree a parcheggio ex art. 41-sexies L.1150/1942 è necessario provare che le aree siano state originariamente destinate a parcheggio nei provvedimenti abilitativi all'edificazione; condono o accatastamento successivi non suppliscono a questa mancanza.
- Le diverse norme (Legge 765/1967 e Legge 122/1989) hanno presupposti distinti e vanno valutate separatamente; il semplice richiamo normativo non basta se non si dimostrano i presupposti specifici richiesti dalla norma invocata.
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche, confrontare puntualmente le affermazioni della sentenza impugnata con il precetto normativo e con la giurisprudenza di legittimità; l'assenza di tale specificità comporta l'inammissibilità del ricorso (art. 360 c.p.c.).
- Se una costruzione o area è realizzata senza progetto assentito (abusivamente) e successivamente condonata, la condizione di originaria destinazione prevista dalle norme urbanistiche potrebbe risultare non provata, precludendo il riconoscimento di diritti reali fondati su tale destinazione.
- In presenza di ricorso per cassazione manifestamente infondato, il giudice può evitare integrazioni del contraddittorio che allungherebbero il processo, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.
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