Cassazione Civile, Ordinanza n. 25560/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il diniego di definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, relativo a una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e avente a oggetto il disconoscimento di un credito d'imposta indicato in dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che quella cartella non fosse un atto definibile, perché espressione di mera liquidazione e riscossione e non di potere impositivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (i) violazione dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002 in relazione all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011; (ii) violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 39, comma 12, sostenendo che la cartella era in realtà un atto impositivo, perché il contribuente aveva contestato sia l'an sia il quantum della pretesa; (iii) motivazione apparente o inesistente per avere la CTR confermato il diniego senza considerare la ratio deflattiva della norma di condono. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui anche la cartella ex art. 36-bis, se primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente e quindi impugnabile anche nel merito, ha natura di atto impositivo e può essere oggetto di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso originario della società contro il diniego di definizione agevolata. Ha quindi ritenuto perfezionata la definizione agevolata della lite pendente relativa alla cartella di pagamento e, per conseguenza, ha considerato estinto il giudizio principale di impugnazione della cartella. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della definizione agevolata e del consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La disposizione, per continuità con la disciplina dei condoni precedenti, consente la definizione agevolata delle liti pendenti aventi ad oggetto atti impositivi; una cartella ex art. 36-bis può rientrarvi se costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
È richiamato come disciplina di riferimento per la nozione di lite fiscale pendente e come antecedente interpretativo dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non è automaticamente estranea alla nozione di atto impositivo; occorre verificare se sia il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 36-bis quale norma sul controllo automatizzato in materia IVA.
La cartella, quando è il primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
La Corte, accolto il ricorso, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi.
È la norma invocata per denunciare l'inesistenza o apparenza della motivazione nel terzo motivo.
Citato nel passaggio procedurale relativo al rinvio della causa a nuovo ruolo, senza incidenza sulla decisione di merito.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ragionamento sulle definizioni agevolate per la determinazione del valore della controversia.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere qualificata come atto impositivo quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente.
- Se la cartella ex art. 36-bis è impugnabile anche nel merito della pretesa, la controversia rientra nell'ambito delle liti definibili ai fini del condono previsto dalla disciplina di riferimento, in continuità tra le diverse norme succedutesi nel tempo.
- Ai fini dell'ammissibilità della definizione agevolata non è decisivo il solo nomen iuris dell'atto o il fatto che l'Ufficio abbia operato mediante liquidazione automatizzata: occorre verificare se l'atto abbia sostanzialmente natura impositiva.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., pronunciando direttamente sul rapporto sostanziale.
- La definizione agevolata della lite comporta, rispetto al giudizio principale sulla cartella, la cessazione della controversia e giustifica la compensazione integrale delle spese, specie in presenza di un successivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
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