Cassazione Civile, Ordinanza n. 35970/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, sanzioni e accessori. L'accertamento traeva origine da PVC e comprendeva tre riprese: maggiori ricavi per la vendita di quattro unità immobiliari in un complesso edilizio, omessa contabilizzazione di una caparra, recupero a tassazione di interessi attivi su un finanziamento concesso a una terza società, e disconoscimento di costi di consulenza per asserita difetto di inerenza. Dopo il rigetto in CTP e CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancanza dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e della motivazione, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia sui tre rilievi dell'Ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle tre riprese fiscali; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova quanto ai maggiori ricavi ritenuti sulla base dell'antieconomicità della vendita; 5) violazione dell'art. 45 TUIR e dell'onere probatorio sulla presunta fruttuosità del finanziamento; 6) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 sul disconoscimento dei costi di consulenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione solo apparente e per totale carenza degli elementi minimi necessari a rendere comprensibile la decisione. Ha osservato che il giudice di appello non aveva esposto lo svolgimento del processo, l'oggetto della causa, i motivi di appello, il contenuto della sentenza di primo grado né le ragioni poste a base del decisum, limitandosi a un riferimento incomprensibile a dati "attendibili e razionali" che evidenzierebbero un'antieconomicità della gestione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciato attiene alla nullità della sentenza per violazione di norme processuali e carenza assoluta di motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere lo svolgimento del processo, le richieste delle parti, la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto e il dispositivo; la loro assenza comporta nullità
il giudice deve pronunciarsi su tutti i rilievi e le domande ritualmente devolute
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma i relativi motivi restano assorbiti
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla parte ricorrente per contestare il criterio di accertamento dei maggiori ricavi
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla parte ricorrente per contestare il recupero IVA collegato ai maggiori ricavi
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi delle riprese fiscali
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla presunta fruttuosità del finanziamento alla terza società
richiamato in relazione alla deducibilità e inerenza dei costi di consulenza
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di poteri istruttori e prova nel processo tributario
art. 111, sesto comma, Cost.
impone il minimo costituzionale della motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando sia priva degli elementi essenziali richiesti dall'art. 36 d.lgs. 546/1992 o presenti una motivazione solo apparente, incomprensibile o priva di effettiva capacità esplicativa.
- La motivazione per relationem alla decisione di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello compie un autonomo esame critico dei motivi di gravame e richiama puntualmente i contenuti degli atti e della sentenza richiamata; non è sufficiente una mera adesione acritica.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., resta possibile nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile.
- Quando la nullità della sentenza di appello assorbe le ulteriori censure, la Corte di cassazione può limitarsi a cassare con rinvio, demandando al giudice di merito il riesame complessivo della controversia e la regolazione delle spese.
- In materia di accertamento tributario, i rilievi fiscali e le contestazioni del contribuente devono essere specificamente esaminati dal giudice di merito; l'omissione del confronto con i motivi di appello viola il dovere di motivazione e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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