Cassazione Civile, Ordinanza n. 25402/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica impugnava, con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi avverso quattro avvisi di accertamento relativi a Ires, Iva e Irap per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. La lite nasceva dal disconoscimento, da parte dell'Ufficio e poi dei giudici di merito, delle agevolazioni fiscali riservate agli enti associativi/sportivi dilettantistici, ritenendo applicabile il regime ordinario per proventi annui superiori a 300.000 euro, per l'assenza nello statuto delle clausole richieste dall'art. 148 TUIR e per la mancanza di prova della concreta vita associativa e della natura non commerciale dell'attività. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 148 d.P.R. 917/1986 e sosteneva che la CTR avrebbe dovuto tener conto dell'interpretazione resa dal giudice penale in una sentenza assolutoria; inoltre, lamentava che l'accertamento sulla commercialità dell'attività avrebbe dovuto essere escluso o comunque riconsiderato in ragione di tale interpretazione. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché il ricorso non trascriveva integralmente la sentenza penale richiamata né ne documentava il passaggio in giudicato, e perché la doglianza tendeva in realtà a contestare una ricognizione di fatto; infondato perché la sentenza penale invocata non rientrava nella nuova disciplina dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, trattandosi di assoluzione per fatto non costituente reato, e comunque perché per fruire delle agevolazioni ex art. 148 TUIR e L. 398/1991 occorre sia la formale conformità dello statuto sia la prova concreta del rispetto dei requisiti sostanziali, prova che grava sul contribuente e che nel caso non era stata data.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione sportiva dilettantistica. Ha confermato la decisione della CTR e, quindi, il mantenimento degli avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi agli anni 2008-2010. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Per le associazioni sportive dilettantistiche le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali non sono commerciali solo se lo statuto contiene le clausole richieste e se, in concreto, l'attività rispetta i principi di partecipazione e democraticità; la mera forma associativa non basta.
Le agevolazioni IVA per gli enti associativi presuppongono non solo il dato formale, ma anche l'effettiva ricorrenza dei requisiti sostanziali; la pubblicità commerciale è attività commerciale.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 600/1973
I versamenti sui conti correnti sono presunti ricavi salvo prova contraria del contribuente; i prelevamenti non giustificati e non risultanti dalle scritture contabili possono fondare l'accertamento.
La nuova efficacia delle sentenze penali nel processo tributario si applica solo alle assoluzioni irrevocabili pronunciate dopo dibattimento per fatto che non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; non si estende all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, né opera senza verifica delle condizioni previste dalla norma.
Ha introdotto l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, ma la disciplina non era applicabile alla fattispecie richiamata nel ricorso.
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone la qualifica di ente senza fine di lucro e la verifica concreta dei requisiti sostanziali.
L'onere di provare i presupposti per beneficiare delle agevolazioni fiscali grava sul contribuente che le invoca.
Ai fini Ires, la qualifica di ente non commerciale dipende dall'effettivo esercizio di attività coerenti con i fini statutari e prive dei connotati tipici dell'attività commerciale.
comma 2 e comma 4-quinquies
Gli enti associativi non godono di esenzione generale; per accedere al regime agevolato devono rispettare specifiche clausole statutarie e dimostrare la concreta attuazione della vita associativa.
Le clausole agevolative devono essere inserite nell'atto costitutivo/statuto e poi effettivamente attuate nella vita associativa.
Richiamato per definire l'attività commerciale rilevante ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 228/2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente la mera veste formale dell'ente: occorre che l'atto costitutivo o lo statuto contengano tutte le clausole richieste dalla legge e che l'attività concretamente svolta sia coerente con la natura non commerciale invocata.
- L'onere di provare i presupposti fattuali delle esenzioni o agevolazioni fiscali grava sul contribuente che le richiede; in difetto di prova concreta della vita associativa e dei requisiti sostanziali, il regime agevolato non spetta.
- Le risultanze di un processo penale non spiegano automaticamente efficacia nel processo tributario: il richiamo a una sentenza penale è utilizzabile solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, e comunque non può sostituire la prova richiesta nel giudizio tributario.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente evocare una decisione penale o altri atti processuali: occorre riportarne il contenuto rilevante e dimostrarne la decisività e l'efficacia processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti correnti possono essere posti a base della pretesa fiscale come ricavi presunti, salvo prova contraria specifica del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25373/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →