Cassazione Civile, Ordinanza n. 22598/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviato il 19/20 febbraio 2020 e perfezionato il 21 settembre 2020 da una società datrice di lavoro nei confronti di un dipendente. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di nullità del licenziamento sostenendo che dovesse applicarsi la normativa emergenziale introdotta nel 2020 per fronteggiare l’emergenza pandemica, in particolare la disciplina sulla sospensione dei licenziamenti per g.m.o. La Corte d’appello aveva però ritenuto che tale disciplina non si applicasse ai licenziamenti intimati prima del 23 febbraio 2020. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, dell’art. 80 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020 e dell’art. 14 d.l. 104/2020 conv. in l. 126/2020, censurando l’interpretazione della corte territoriale circa la non applicabilità delle norme emergenziali ai licenziamenti anteriori al 23 febbraio 2020. La società resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell’art. 6 l. 604/1966, come modificato dall’art. 32 l. 183/2010, per sostenere la decadenza del lavoratore dall’impugnativa del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo corretta la lettura della normativa emergenziale compiuta dai giudici di merito: il divieto/sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non è applicabile a un licenziamento avviato il 19/20 febbraio 2020, perché tale fattispecie è anteriore al lasso temporale considerato dal legislatore emergenziale, che inizia dal 23 febbraio 2020. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito, poiché la soccombenza del ricorrente principale ha reso superfluo l’esame della questione di decadenza. La Corte ha inoltre condannato il lavoratore alle spese di lite e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge sostanziale e la Corte ha esaminato la censura sotto il profilo della corretta applicazione della disciplina emergenziale e della normativa sull’impugnazione del licenziamento.
art. 46 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
È la norma emergenziale di riferimento sulla sospensione dei licenziamenti; la Corte ribadisce che il suo ambito temporale non consente di applicarla a un licenziamento avviato prima del 23 febbraio 2020.
art. 80 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
La norma è richiamata come intervento successivo in materia di sospensione dei licenziamenti, ma ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta.
art. 14 d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in l. 13 ottobre 2020, n. 126
Richiamata tra le disposizioni emergenziali invocate dal ricorrente, senza che la Corte ne estenda l’ambito temporale alla vicenda in esame.
art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604
È invocato nel ricorso incidentale come norma sui termini di impugnazione del licenziamento; il motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.
art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183
Richiamato in relazione alla disciplina dei termini di impugnativa del licenziamento, nel motivo incidentale poi assorbito.
art. 13, comma 4-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Le norme emergenziali in materia di sospensione dei licenziamenti si applicano solo entro il perimetro temporale espressamente individuato dal legislatore; non è consentita un’estensione analogica o interpretativa a fattispecie anteriori a tale perimetro.
- Quando una disposizione successiva interviene a modificare il regime dei licenziamenti, la sua applicazione va valutata secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento al momento in cui il licenziamento è stato intimato o alla sequenza procedimentale rilevante.
- Se il ricorso principale viene rigettato e il ricorso incidentale è proposto in via condizionata, quest’ultimo resta assorbito e non necessita di esame.
- La deduzione di una violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con l’effettivo ambito temporale e oggettivo della norma invocata, non potendo fondarsi su una lettura che prescinda dal dato testuale e dalla successione delle disposizioni emergenziali.
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